13 Febbraio 2015

Concorrenza sleale per imitazione confusoria da parte dell’ex rivenditore

In materia di condotte di concorrenza per imitazione servile, appropriazione di pregi e contrarietà ai principi di correttezza professionale, la tutela di cui all’art. 2598, comma 1, c.c., attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di provenienza.

Spetta dunque a chi invoca la tutela giudiziaria provare la novità e la capacità individualizzante del segno, indicando quali specifici elementi (costitutivi della invocata tutela) conferirebbero alle proprie soluzioni, c.d.voluttuarie o capricciose, idoneità distintiva in modo che il giudice, sulla base delle norme di comune esperienza, possa procedere alla valutazione del requisito.

L’imitazione di forme non protette da brevetto o da modello è vietata solo in quanto dotata di capacità distintiva e, dunque, idonea a provocare confusione sull’origine dei prodotti stessi. Conseguentemente, poiché l’originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per imitazione servile, il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto riproduca fedelmente quello del concorrente, ma deve anche provare che tale ripresa sia confusoria, giacchè investe quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico. Si deve trattare di aspetti formali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità necessario per ottenere il brevetto di modello.

La ripetizione di alcuni profili, anche non necessitati ma voluttuari, dei prodotti della concorrente (che consentano quindi di apprezzare una maggiore vicinanza tra quelli accusati di imitazione servile e quelli del concorrente leale rispetto ad altri offerti sul mercato da altri operatori, o comunque la ripresa pedissequa di scelte altrui) non è ancora sufficiente ad inferire l’illecito, in mancanza di prova della prova della capacità distintiva.

La concorrenza sleale c.d. per agganciamento è illecito da ricondurre nell’alveo dell’appropriazione di pregi, nell’ipotesi in cui la condotta – anche ove manchino nella stessa aspetti confusori- appare tantomeno illecita giacchè, attraverso il richiamo, ad esempio, ai prodotti avversari, essa cagiona una potenziale alterazione del meccanismo concorrenziale mediante l’approfittamento dell’altrui notorietà, rappresentato dalla conoscenza del prodotto del concorrente da parte del mercato e dal credito che esso gode. Il beneficio ottenuto dall’agganciante consiste, quindi, com’è noto, nel risparmio di spese pubblicitarie grazie all’accostamento dei propri prodotti a quelli del concorrente noto sul mercato. Attraverso tale equiparazione, i primi beneficiano dell’accreditamento presso la clientela sul mercato dei secondi.

Nella fase cautelare, il giudice investito della controversia al fine di individuare il pericolo di sviamento della clientela, deve valutare l’attività della resistente, di promozione e commercializzazione della propria produzione secondo le modalità illecite della concorrenza confusoria, e giudicare concreto il rischio di una collocazione scorretta nel mercato imprenditoriale, in quanto -anche- fondata sulla appropriazione di sforzi imprenditoriali altrui e sull’indebito agganciamento all’impresa concorrente.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code