24 Ottobre 2018

Consorzio parzialmente limitativo dell’attività di vendita dei consorziati: incompetenza del Tribunale delle Imprese sull’interpretazione della relativa clausola

La controversia relativa all’interpretazione di un contratto di consorzio non ricade nella materia “violazione dei vincoli in tema di concorrenza” posto che la causa del contratto plurilaterale di consorzio è, sia in astratto che nel caso concreto, più ampia della semplice disciplina della concorrenza, sicché la causa deve essere qualificata quale controversia in materia di applicazione di un contratto concluso fra le parti, materia che non ricade nella competenza inderogabile e collegiale del Tribunale delle imprese ex art. 3 decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 come modificato dal decreto legge 24gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27.

La clausola statutaria di un consorzio, stipulato tra gli esercenti attività commerciali all’interno di un centro commerciale, ove si prevede la reciproca limitazione parziale delle tipologie di beni offerti in vendita al fine di mantenere un equilibrio tra le merceologie distribuite, non è in contrasto con la tendenza tracciata dal legislatore a partire dalle riforme del 2006 di liberalizzare il commercio di quasi tutti i beni e i servizi, a tutela in primo luogo del consumatore. In particolare, ciò è vero nel caso in cui lo statuto preveda espressamente il caso di vincoli amministrativi meno rigidi rispetto a quelli negoziali. Quanto alla tutela del consumatore, egli non pare pregiudicato alla luce del fatto che le limitazioni hanno effetto solo fra gli operatori consorziati nel centro commerciale mentre l’utente, laddove non trovasse conveniente l’offerta, potrebbe recarsi in altro esercizio (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un farmacia consorziata nei confronti dell’ipermercato, membro dello stesso consorzio, volto ad ottenere inibitoria urgente alla vendita di medicinali di cd. automedicazione, attività riservata all’attrice in base alla disciplina del consorzio).

 

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