17 Febbraio 2016

Contraffazione di modelli non registrati e concorrenza sleale parassitaria c.d. sincronica

Il gradiente richiesto dal Regolamento 6/2002/CE quanto alla novità del nuovo design rispetto alle anteriorità è modesto, concretandosi tale accertamento nella sola verifica che il disegno non sia identico ad altri, già presenti sul mercato europeo ovvero diffusi nell’ambito dei circuiti commerciali europei, spazio nel quale, secondo i migliori indirizzi, rileva l’anteriorità, essendo invece ininfluente la diffusione del design anteriore in altri ambiti geografici.

Un disegno è dotato di carattere individuale quando presenta elementi formali, non rinvenibili nelle anteriorità, che producono nell’utilizzatore informato una sensazione di dissomiglianza. Tale carattere si concreta nella c.d. differenza qualificata, non limitata a dettagli irrilevanti ed incidente sull’impressione suscitata dal modello: il presupposto esaminato è comunque assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).

Soltanto la sovrapponibilità dei modelli assoluta consente l’accesso ai rimedi accordati ai modelli non registrati.

L’illecito per concorrenza parassitaria normalmente non colpisce una sola condotta, ma plurime e distinte scelte imprenditoriali, le quali, nel loro complesso, rendono contra ius il comportamento complessivamente considerato del concorrente sleale. Sotto il profilo oggettivo, la contrarietà alla correttezza professionale si manifesta quindi attraverso una pluralità di condotte che integrano un illecito unitario. E’ dunque, una pluralità di atti -questi ultimi in sé considerati leciti se esaminati singolarmente- che presi nel loro insieme costituiscono attività concorrenzialmente scorretta, integrando, solo in tale guisa, lo sfruttamento del lavoro altrui. E’ proprio dunque nella reiterazione di scelte identiche a quelle del concorrente che si concreta il rimedio esaminato.

La ripetitività degli atti imitativi può manifestarsi anche simultaneamente -oltre che in successione cronologica-, palesandosi cioè in diversi episodi posti in essere contemporaneamente ma quantitativamente apprezzabili (cd. concorrenza parassitaria sincronica).

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Carmine Di Benedetto

Carmine Di Benedetto

Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)

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