21 Maggio 2014

Contratto di assicurazione, informazioni riservate e database

Al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo ai sensi dell’art. 269 c.p.c. ha natura discrezionale, sicché il giudice può rifiutare di accogliere detta istanza motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo Sussiste la competenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Milano – oggi Sezione specializzata in materia di impresa – in materia di indebito possesso ed utilizzazione di dati inerenti il contratto di agenzia nell’ambito della materia assicurativa, atteso che l’illecito utilizzo di informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – afferenti sia alla lista clienti che alle informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte (scadenze, tipologia di polizza, premi ecc.) – appare suscettibile di determinare l’inclusione della controversia nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 134 c.p.i. o comunque l’ipotesi di illecito concorrenziale dedotto nell’ambito della concorrenza sleale interferente di cui alla lett. a) della medesima disposizione di legge. In materia di contratti di assicurazione il rilevante complesso di informazioni aziendali di natura commerciale ed inerente ai contratti in essere con gli assicurati non può essere, sia nei singoli dati in esso compresi che nel suo complesso, generalmente noto o facilmente accessibile agli operatori del settore, costituendo la somma di una rilevante pluralità di rapporti contrattuali di natura individuale dai quali sono derivate informazioni su profili diversi di ciascun singolo assicurato (reddito, beni patrimoniali, stato di salute ecc.) connessi ad informazioni di carattere più propriamente commerciale (natura degli investimenti assicurativi, tipologie di polizze, scadenze delle stesse, storico delle polizze, ammontare dei premi ecc.), il risultato di un’attività imprenditoriale sviluppatasi per anni e rispetto alla quale ingenti sono le risorse economiche investite nel tempo. Pertanto, la loro disponibilità ed utilizzazione a fini aziendali appare riservata – per ciò che attiene agli esterni all’azienda – ai soli soggetti che operano nell’ambito di un rapporto di agenzia con il mandante e per i fini strettamente strumentali allo svolgimento di tale rapporto. Tale complesso di informazioni possiede un carattere di segretezza che ne determina anche la possibilità di utilizzo volta a tutelare ed incrementare la capacità di tali informazioni di consentire l’espansione ed il miglior sfruttamento delle capacità dell’azienda sia nel proporre ed ideare nuove soluzioni assicurative alla clientela, che nell’incremento di qualità ed efficienza delle sue potenzialità operative. Tale carattere comporta che, risultando soddisfatte le condizioni previste dall’art. 98 c.p.i., la raccolta dei dati eseguita dall’agente nel corso del suo rapporto con la mandante non possa integrare i presupposti della raccolta svolta in maniera indipendente da tale soggetto che in tale ipotesi – secondo l’ultimo periodo dell’art. 99 c.p.i. – potrebbe sfuggire ai divieti di utilizzazione di tali informazioni, in quanto appare evidente che tale raccolta di dati ed informazioni non può ritenersi svolta in maniera effettivamente indipendente dall’agente il quale, invece, ha operato in favore della sua mandante nell’ambito del rapporto di agenzia che lo legava all’impresa assicuratrice. Se appare del tutto verosimile che lo svolgimento (pluriennale) di un’attività di agenzia in un determinato territorio possa determinare il crearsi di rapporti di conoscenza personale e di fiducia tra l’agente ed il cliente, tuttavia lo stabilirsi di tale tipologia di relazione non implica che per l’agente sia lecito utilizzare dati commerciali e contrattuali propri di un determinato cliente nei suoi rapporti con l’impresa assicurativa con la quale egli ha stipulato contratti anche successivamente alla cessazione del mandato agenziale con detta impresa. In tale ipotesi ricorre la fattispecie contestata di abusivo possesso ed illecita utilizzazione di informazioni riservate di pertinenza della mandante. Sussiste l’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. per lo storno di clientela posto in essere utilizzando modalità illecite quali la violazione dei diritti della mandante del rapporto di agenzia sulle proprie informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. in ragione dell’indebito possesso da parte dell’agente di dati ed informazioni attinenti alla sua cessata qualità di agente e della loro utilizzazione per il sistematico contatto della clientela avente in corso rapporti contrattuali con la mandante al fine di determinarne l’interruzione. L’estrazione, da parte della societa’ mandataria-agente, di una parte sostanziale del contenuto del database della societa’ mandante ed abusivamente trattenuto dalla prima dopo la cessazione del rapporto di agenzia, viola i diritti del costitutore della banca dati in relazione a quanto stabilito dall’art. 102 bis L.A., in considerazione dell’impiego di rilevanti investimenti per la costituzione di tale banca dati e posto che la riproduzione, da parte dell’agente cessato dal mandato, dei dati personali e commerciali relativi ai clienti della società mandante possa ritenersi quale trasferimento permanente di parte sostanziale del contenuto del database della mandante Nel processo, il mancato deposito della comparsa conclusionale, seguito dal deposito della comparsa di replica alla conclusionale avversaria implica di fatto un effettivo squilibrio nelle posizioni delle parti, privando sostanzialmente la parte diligente della possibilità di replicare alle argomentazioni conclusive di controparte e, dunque, in potenziale violazione del diritto al contraddittorio. In tale ipotesi, il Giudice non può tener conto di quanto argomentato dal replicante, se non nei limiti delle allegazioni e contestazioni già svolte negli atti precedentemente depositati sui quali, pertanto, il contraddittorio può dirsi effettivamente sviluppato. In via generale, se è innegabile che possa stabilirsi un rapporto di fiducia personale tra agente e clientela locale, cui può conseguire anche il fatto che in una certa misura si verifichi una “trasmigrazione” di clienti in connessione con la cessazione di un mandato agenziale in relazione ad un’impresa assicurativa e l’assunzione di analogo rapporto con altra impresa, tuttavia tale fenomeno non può essere riconosciuto nella sua rilevanza quantitativa al di là di un limite fisiologico, prescindente da una sistematica attività di contatto e di sollecitazione – certamente illecita – svolta all’evidente fine di spostare la sostanziale totalità della clientela della mandante ad altre imprese concorrenti.

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