29 Gennaio 2016

Contratto di cessione di partecipazioni sociali: sequestro giudiziario. Natura consensuale dell’accordo.

La misura del sequestro giudiziario è strumentale non solo all’esperimento di azioni reali, ma anche di azioni di natura personale, volte comunque ad ottenere la restituzione del bene.  Ai  fini  della  concedibilità  del  sequestro  giudiziario, si  è  in  presenza  di  una  controversia  sulla proprietà  o  il  possesso  non  soltanto  quando  siano  o  saranno  esperite  le  caratteristiche  azioni  di rivendica,  di  manutenzione  o  di  reintegrazione,  ma  anche  nel  caso  in  cui  sia  stata  proposta  o debba  proporsi  un’azione  contrattuale  che,  se  accolta,  importi  condanna  alla  restituzione  di  un bene,  come  nelle  ipotesi  di  azioni  personali  aventi  ad  oggetto  la  restituzione  della  cosa  da  altri detenuta.  Ciò  in  quanto,  il  termine  “possesso”,  usato  dall’art.  670  c.p.c.  unitamente  a  quello  di proprietà,  non  va  inteso  in  senso  strettamente  letterale,  rientrando  in  esso  anche  la  detenzione (nella specie, il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’azione ex art. 670 c.p.c. in relazione a un contratto di cessione di partecipazioni).

 

Le formalità previste dall’art. 2470 c.c. sono  necessarie  ai  soli  fini  della opponibilità  della  cessione nei confronti  della  società dei  terzi,  ma  non  ai fini  della  validità  della  cessione  tra  le parti. Il contratto di cessione di partecipazioni sociali è un contratto di natura consensuale, che si perfeziona e produce effetti tra le parti semplicemente con il raggiungimento dell’accordo e senza che sia richiesto l’uso di forme particolari.

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