Contratto di prestazione artistica e responsabilità precontrattuale
Non può ritenersi concluso un contratto di prestazione artistica qualora nessun elemento porti a ritenere che la volontà delle parti – peraltro nemmeno direttamente manifestata dalle parti contrattuali stesse ma solo dai soggetti che conducevano informalmente le trattative – si fosse consolidata in maniera attendibile in merito a tutti i punti essenziali del contratto, risultando di fatto non provato che vi fosse concorde ed esplicita pattuizione anche in merito alla misura del compenso e del rimborso spese che costituiva, nella specie, il profilo specifico sul quale le trattative si erano imperniate.
L’evocazione di un profilo di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., ove accertato, comporta come conseguenza l’integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può tuttavia venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al c.d. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.