14 Marzo 2018

Controllo di tipicità del Conservatore del Registro delle Imprese. Natura della cessione di quote fra soci nell’ambito della procedura di recesso

Al Conservatore del Registro delle Imprese (in prima istanza e poi al Tribunale in funzione di Giudice del Registro) oltre che ad un controllo formale in ordine alla competenza ed alla certezza della provenienza dell’atto spetta un controllo qualificatorio di tipicità, che implica il vaglio della rispondenza dell’atto al tipico modello legale per il quale la legge ne impone la pubblicità, ma non anche un controllo sulla validità o efficacia dell’atto, che è invece demandato all’autorità giurisdizionale. Tuttavia, ove l’atto sia viziato da una causa di invalidità tale da renderlo non conforme prima facie al modello tipico, allora rientra nei poteri del Conservatore (e del Giudice del Registro poi) di rilevare tale vizio, rifiutandone l’iscrizione.

Le cessione della quota per la quale si sia esercitato il diritto di recesso ad altri soci di S.r.l. configura un trasferimento di quota in senso tecnico ai sensi dell’art. 2470 c.c. e non è applicabile per analogia la procedura prevista, in via eccezionale rispetto al generale principio di libera trasferibilità della quota, per le S.p.A. dagli articolo 2437-bis c.c. e ss., in base ai quali gli amministratori possono vendere in nome e per conto dei soci receduti le azioni per la qual sia stato esercitato il diritto di recesso. Ciò sia perché, per le S.r.l., non sono previste quella cautele funzionali proprio ad attribuire all’organo amministrativo il potere di vendere per conto altrui (i.e. obbligo di deposito e vincolo di intrasferibilità), sia perché un simile meccanismo presupporrebbe l’iscrizione di una offerta d’opzione al Registro delle Imprese – come previsto in materia di S.p.A. -, cosa non possibile per le S.r.l. atteso il principio di tipicità degli atti soggetti ad iscrizione al Registro delle Imprese.

Il rimedio per atti ostruzionistici dei soci recedenti è quello dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e non quello del consenso alla cessione prestato dall’organo amministrativo in nome e per conto del socio.

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Giovanni Maria Fumarola

Giovanni Maria Fumarola

Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)

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