12 Marzo 2015

Criteri applicativi per il giudizio di confondibilità tra prodotti per imitazione servile

In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l’esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo quindi conto che, quanto minore è l’importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anzichè da dati che richiedano un’attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente.

Va altresì tenuto presente che risultano irrilevanti nell’ambito del giudizio di confondibilità le eventuali differenziazioni tra particolari che non influiscono sull’aspetto generale del prodotto e che non sono percepibili da parte di un osservatore che, nella normalità dei casi, non ha la possibilità di confrontare direttamente i due prodotti, ma solo di prendere visione diretta del prodotto imitante e di valutarlo sulla base del mero ricordo del prodotto originale (nella specie, delle posate per la tavola).

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