4 Ottobre 2017

Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina di amministrazione giudiziario e conseguenze sull’organizzazione sociale del procedimento ex art. 2409 c.c.

Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci essendo in contrasto con il disposto dell’art. 2409 c.c. (che affida la gestione sociale all’amministratore giudiziario; Cass. 1973 n. 2113). Per le stesse ragioni, neppure l’assemblea può eludere le conseguenze del procedimento ex art. 2409 c.c.. revocando l’amministratore giudiziario o sostituendolo con un nuovo consiglio di amministrazione.

Non va condivisa l’opinione secondo cui il decreto di revoca degli amministratori di società di capitali e di nomina di un amministratore giudiziario, emesso ai sensi dell’art. 2409 c.c. non è immediatamente efficace, salvo che il tribunale stesso abbia statuito in tal senso per motivi di urgenza ex art. 741 c.p.c. (Corte d’Appello di Roma, 10.8.2000); tale tesi, secondo alcuni, risulterebbe rafforzata dall’abrogazione dell’art. 26 D.Lgs. n. 5/2003, che prevedeva nei procedimenti in Camera di Consiglio l’emanazione da parte del giudice di un decreto motivato «immediatamente esecutivo». Il dato normativo tutt’ora vigente non avvalora tale tesi: ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.c., infatti, «il decreto previsto dall’art. 2409 del codice civile, che nomina l’amministratore giudiziario […] priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore giudiziario». Inoltre, l’art. 103 disp. att. c.c. statuisce che il decreto ex art. 2409 c.c. «deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione»: considerato che tale iscrizione, ai sensi dell’art. 2193 c.c., è finalizzata a conferire efficacia (anche) nei confronti dei terzi al decreto di revoca dell’amministratore (tramite la possibilità di opposizione del provvedimento ai medesimi), una tale efficacia presuppone l’esecutività immediata del provvedimento. Le norme richiamate ricalcano, inoltre, analoga formulazione vigente anche anteriormente alla riforma del rito societario (ora abrogato) ove parimenti nei medesimi artt. 92 e 103 disp. att. c.c. si prevedeva che il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario «priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione dell’impresa» e se ne disponeva l’iscrizione nel registro delle imprese. Esse esprimono una normativa speciale applicabile ai provvedimenti resi in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 2409 c.c. rispetto alla normativa generale di cui all’art. 741 c.c. (che non prevede l’immediata efficacia dei decreti del Collegio) e prevalgono su questa.

Suffraga la tesi dell’immediata efficacia ed esecutività del provvedimento ex art. 2409 c.c. anche la circostanza che la Suprema Corte (Cass.2005 n.10349) qualifica il provvedimento di nomina di un amministratore giudiziale con revoca di quello prescelto dall’assemblea quale misura di natura cautelare la quale, ex se, è ben difficilmente compatibile con un provvedimento non dotato di efficacia immediata (e, quindi, non in grado di soddisfare le stesse esigenze cautelari per le quali viene emesso).

Nessuna rilevanza, infine, può assumere la circostanza che, a causa del venir meno del requisito dell’attualità delle condotte ritenute irregolari, il tribunale adito ai sensi dell’art. 2409 c.c. abbia revocato con sopravvenuto decreto la nomina dell’amministratore giudiziario, trattandosi di provvedimento, come tale, privo di effetto retroattivo ed idoneo solamente a far cessare, ex nunc, gli effetti del primitivo decreto adottato.

Secondo unanime opinione il bilancio di esercizio è il risultato di un complesso procedimento al quale concorrono vari organi e, in primis, gli amministratori che (quali titolari della fase preparatoria) lo redigono (la dottrina parla di “progetto di bilancio”) con attribuzione non delegabile come prevede espressamente l’art. 2381, co. 4, c.c.. L’approvazione consiliare del progetto, inoltre, è un atto dovuto dagli amministratori, i quali devono comunicarlo, ex art. 2429, co. 1 e 3, c.c. (unitamente alla relazione), al collegio sindacale trenta giorni prima dell’assemblea nonché depositarne copia per i quindici giorni che precedono l’assemblea nella sede sociale. Tale progetto di bilancio redatto dagli amministratori, quindi, ha una propria valenza quale fase primaria del procedimento di approvazione assembleare del bilancio e se redatto, ad es., in violazione del principio di chiarezza, su ricorso giurisdizionale di un componente del consiglio di amministrazione la relativa deliberazione può anche essere oggetto di autonoma sospensiva cautelare.

Quando, come nel caso di specie, il procedimento di approvazione del bilancio risulta viziato sin dalla sua fase primaria-preparatoria (redazione ed approvazione del progetto di bilancio), ciò si riflette sulla delibera di approvazione del bilancio medesimo che risulta invalida, giacché l’illegittima costituzione di un organo sociale (consiglio di amministrazione) compromette anche la validità degli atti compiuti da organi diversi (assemblea societaria) che siano confluenti in un medesimo procedimento o comunque ad esso legati da un nesso di consequenzialità necessaria (Cass. 2008 n. 11554).

Ai sensi del combinato disposto degli art. 2377 e 2379 c.c., l’annullabilità costituisce la forma generale d‘invalidità delle deliberazioni assembleari, mentre la nullità si ha solo nei casi previsti dalla legge, configurandosi, così, un sistema delle invalidità rovesciato rispetto al sistema delle invalidità negoziali.

Specificamente, secondo unanime opinione, i vizi del procedimento attengono a ipotesi di annullabilità delle deliberazioni assembleari societarie: ancor più in particolare la Suprema Corte ha statuito che i vizi del procedimento di formazione del bilancio (di cui gli amministratori devono assumere la paternità del relativo progetto: Cass. 1993 n. 3458) comportano l’annullabilità delle delibere di approvazione ai sensi dell’art. 2377 c.c. (Cass. 1998 n. 1292). Del resto, la Suprema Corte ha già statuito l’annullabilità della deliberazione di approvazione del bilancio in caso di illegittima costituzione del collegio sindacale essendo questa destinata ad inficiare la regolarità del procedimento di approvazione del bilancio sociale e della deliberazione assembleare che lo conclude perché la relazione dei sindaci costituisce indiscutibilmente un momento essenziale di detto procedimento (Cass. 2008 n. 11554): momento non meno essenziale costituisce, certamente, la redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori con la conseguenza che se il consiglio di amministrazione che lo approva risulta illegittimamente costituito, ciò non può che riflettersi sulla delibera di approvazione del bilancio che, appunto, dev’essere annullata.

Non è fondata l’eccezione di decadenza dal diritto d’impugnazione della delibera ex art. 2377, co. 6, c.c., per decorso del termine di novanta giorni dalla data d’iscrizione nel registro delle imprese e motivata dalla circostanza che l’originaria notificazione dell’atto di citazione sia stata dichiarata nulla dal giudice e che la relativa rinnovazione sia avvenuta oltre il suddetto termine: ai sensi dell’art.291, co. 1, c.p.c., infatti, «la rinnovazione impedisce ogni decadenza» compresa quella relativa a termini di impugnazione, agendo il rimedio ex tunc, cosicché gli effetti dell’atto vanno ricollegati alla prima notificazione (Cass.1995 n.9385).

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gabriele.scaglia

gabriele.scaglia

Notaio con sede in Triuggio (MB) e operante in tutta la Lombardia. Dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum diritto...(continua)

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