21 Luglio 2015

Delibera assembleare s.p.a. Conflitto di interessi. Interesse sociale. Abuso di maggioranza

Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore -con riferimento a una specifica delibera- di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall’altra l’interesse della società, e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l’uno se non sacrificando l’altro. In particolare, l’interesse sociale si configura come l’insieme degli interessi comuni dei soci, in quanto parti del contratto di società, concretizzantesi nell’interesse alla produzione del lucro, alla massimizzazione del profitto sociale (inteso come massimizzazione del valore globale delle azioni o delle quote), al controllo della gestione dell’attività sociale, alla distribuzione dell’utile, alla alienabilità della propria partecipazione sociale, alla determinazione della durata del proprio investimento, e, quindi, allo scioglimento della società. Ai fini dell’annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, mentre è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio.

 

 

Nell’ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari. Tuttavia, da tempo, si ammette in dottrina ed in giurisprudenza la fattispecie in argomento, riferendola alle ipotesi di uso non corretto della maggioranza. Sussiste il profilo dell’abuso o eccesso di potere, quando la decisione risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all’esclusione del socio), mentre, all’infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione.

L’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione:
a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; e, congiuntamente,
b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali.

 

 

 

 

 

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