4 Luglio 2016

Dimissioni del sindaco. Prorogatio. Necessità del collegio sindacale nelle società in liquidazione.

La rinuncia all’incarico prima della scadenza dello stesso da parte dei sindaci ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con la sostituzione ex lege del dimissionario con il sindaco supplente; e ciò onde non privare la società di un necessario organo previsto dalla legge.

 

L’istituto della prorogatio costituisce il portato dell’interesse a garantire la continuità del collegio sindacale e, più in generale, dell’esigenza di garantire la continuità degli organi sociali impedendo l’interruzione nell’assolvimento delle loro funzioni: se la continuità dell’organo amministrativo evita che si generino vuoti di potere da parte di chi deve gestire l’impresa sociale, la continuità dell’organo di controllo garantisce che non venga meno, neppure in via temporanea, l’attività di vigilanza e che tale continuità, mentre con riferimento agli amministratori riguarda la maggioranza dell’organo, in relazione al collegio sindacale si manifesta nella intrinseca necessità di conservare l’organo nella sua completezza.

 

L’istituto della prorogatio, con riferimento all’attività dei sindaci, non ha alcuna funzione punitiva o sanzionatoria, ma soltanto quella di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento degli organi essenziali della società anche qualora quest’ultima versi in stato di liquidazione. L’efficacia delle dimissioni di un componente del collegio sindacale non consegue immediatamente a tale atto, ma è operativa, ai sensi dell’art. 2401 c.c., con la comunicazione al sindaco supplente del suo subingresso nella carica.

 

Anche una società che versi in stato di scioglimento legale deve essere dotata per legge di collegio sindacale restando i sindaci in carica fino alla cancellazione della società e, quindi, per tutta la durata della liquidazione.

 

Le dimissioni del sindaco hanno effetto dal momento in cui esse sono consegnate all’amministratore della società non essendo neppure ipotizzabile che un sindaco possa rassegnare le dimissioni con effetto retroattivo.

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