22 Giugno 2020

Diritto al compenso dell’amministratore e risarcimento del danno ex art. 2383 c.c. per revoca senza giusta causa

La regola della presunta onerosità del mandato applicata al rapporto di amministrazione comunque richiede che l’amministratore – attore nei confronti della società per la condanna al pagamento del proprio compenso non determinato all’atto della nomina (e nemmeno rinunciato in tale occasione o per effetto di una clausola statutaria che preveda la gratuità dell’incarico) – provi non solo l’esistenza di un valido titolo (la nomina da parte dell’assemblea) ma anche le specifiche mansioni espletate nonché il grado di complessità delle stesse, così da consentire al giudice la determinazione del compenso secondo i parametri fissati dall’art. 2225 c.c. in via generale per il lavoro autonomo ed analogicamente applicabili al rapporto di amministrazione.
Non integra giusta causa di revoca dell’amministratore la mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, quale la decisione della capogruppo di trasferire le azioni della controllante ad altra società del gruppo, ove la stessa non sia stata motivata sulla base di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell’amministratore.

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Tommaso Carcaterra

Tommaso Carcaterra

Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)

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