15 Luglio 2014

Diritto di consultazione della documentazione sociale ex art. 2476 c.c.

Il diritto alla consultazione della documentazione sociale di cui all’art. 2476, comma 2,  c.c.  include anche la facoltà per i soci di estrarre, a proprie spese, copie della stessa.

E’ ammissibile anche in sede cautelare l’adozione delle misure di esecuzione indiretta degli obblighi di fare infungibile di cui all’art. 614-bis c.p.c. (nelle specie, tuttavia, il giudice ha ritenuto di non disporle, ritenendole manifestamente inique).

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