8 Giugno 2015

Disciplina e presupposti dell’azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di fatto di una srl esercitata dal curatore fallimentare

Per l’effetto del fallimento le fattispecie di azione di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento ai sensi dell’art. 146 L.F., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società, quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali.

 

L’azione sociale ha natura contrattuale in quanto trova la propria fonte nell’inadempimento ai doveri imposti sugli amministratori dalla legge o dall’atto costitutivo. Da ciò ne consegue che grava sull’attore l’onere della prova di dimostrare la sussistenza della violazione agli obblighi dell’amministratore ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, mentre grava sul convenuto amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. Diversamente l’azione spettante ai creditori ex art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale in quanto costituisce conseguenza dell’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

 

Affinché sussista la figura dell’amministratore di fatto è necessario il carattere non occasionale dell’ingerenza nella gestione da parte dell’amministratore di fatto (non limitabile al compimento di singoli atti eterogenei tra loro), in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società.

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