4 Ottobre 2016

Distinzione tra contestazioni nuove e precisazione della domanda proposta in giudizio

Le contestazioni nuove che risultano proposte per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che vanno ad aggiungersi e non a sostituire le contestazioni precedenti, si pongono al di là dei limiti di una ammissibile precisazione delle proprie domande. La vera differenza tra domande nuove – implicitamente vietate – e domande modificate – espressamente ammesse – non sta dunque nel fatto che queste ultime non incidono sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non sono nuove nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, posto che si tratta pur sempre delle stesse domande iniziali, modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi pertanto in rapporto di alternatività.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Giovanni Battista Barillà

Giovanni Battista Barillà

Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code