21 Febbraio 2018

Distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impiego o meno dell’espressione “a prima richiesta del creditore” ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia; la caratteristica fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, ex art. 1945 c.c.: infatti la causa concreta del negozio è quella di trasferire da un soggetto a un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.

 

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