Domanda di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust: legittimato passivo è solo il cedente dei crediti
La domanda di nullità di un contratto va sempre proposta nei confronti della controparte negoziale e che, in caso di cessione del credito (anche in blocco, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione), l’azione deve indirizzarsi verso il soggetto cedente e non verso il cessionario, rimasto estraneo a quel rapporto. La cartolarizzazione dà infatti luogo ad un fenomeno di cessione del credito e non anche del contratto da cui il credito deriva, con la conseguenza che eventuali vizi sostanziali del negozio giuridico possono essere fatti valere nei soli confronti della società cedente, titolare del rapporto originario. Poiché dunque non si realizza alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, unica legittimata a contraddire all’azione volta ad impugnare il contratto o una parte di esso è la parte cedente. [Nel caso di specie, le domande di nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust proposte nei confronti di una società di cartolarizzazione cessionaria dei crediti garantiti e delle relative garanzie erano state respinte per difetto, in capo alla cessionaria, della titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio].
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Tiziana Bonanni
Dottoranda di ricerca in dirittoDottoranda di ricerca in diritto privato presso l'Università di Genova. Laurea con lode in Giurisprudenza e Master universitario in Giurista d'impresa.(continua)