30 Settembre 2014

Email denigratorie e concorrenza sleale

Costituisce atto di concorrenza sleale (ex art. 2598 n. 2) la condotta della ex collaboratrice che invii una email dal contenuto pregiudizievole per l’immagine personale della società con cui collaborava all’amministratore delegato di una società terza per la quale, all’epoca dell’invio, la società denigrata prestava attività professionale qualora la collaboratrice presti, almeno parzialmene, la medesima attività della società denigrata nel medesimo ambito commerciale e in rapporto di potenziale concorrenza con essa.

Esclude la sussistenza dell’illecito di cui all’art. 2598 n. 1 il fatto che la confusione sia determinata dalla diffusione di un materiale preparato congiuntamente dai concorrenti.

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Maria Luigia Franceschelli

Maria Luigia Franceschelli

Associate

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)

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