16 Settembre 2014

Fusione. Il danno risarcibile ai sensi dell’art. 2504 quater c.c.

La mera predisposizione di progetti di fusione privi dei requisiti previsti dalla legge o il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2503 c.c. non sono fatti di per sé idonei a cagionare danno ai creditori, potendo un tale danno essere ipotizzato solo nei casi in cui l’operazione di fusione comporti un’insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione.

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