22 Luglio 2013

Gruppi di società, flussi informativi infragruppo e obblighi delle società di vertice, disciplina antiriciclaggio e identificazione del “titolare effettivo”, intervento di terzo in fase di reclamo cautelare

Le società appartenenti a un gruppo societario hanno il diritto di ottenere dalle società al vertice del gruppo le informazioni necessarie per consentire alle prime di adempiere gli obblighi di trasparenza di cui alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela stabilite dal d.lg. 231-2007, in particolare al fine di permettere ai soggetti sottoposti a tale disciplina con cui le società appartenenti al gruppo intrattengono rapporti, di comprendere la loro struttura di proprietà e di controllo come imposto dall’art. 19 lett. b d.lg. 231-2007 al fine di identificarne il “titolare effettivo” ed evitare che, in mancanza, tali soggetti si trovino costretti ad adottare nei confronti delle società del gruppo le contromisure negative previste dall’art. 23 d.lg. 231-2007 (tra cui l’interruzione dei rapporti e la segnalazione alla U.I.F.). Tale diritto deriva sia dalla necessità di interpretare coerentemente il sistema del d.lg. 231-2007, ricavandone l’obbligo in capo al socio titolare del gruppo di società clienti di indicare i dati necessari sulla propria catena di proprietà, sia dai principi di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., non essendo dubbio che tra le società al vertice di un gruppo societario e le società sottostanti si instaura una relazione contrattuale, derivante dall’acquisizione delle quote, e in ogni caso un contatto sociale rilevante sotto un profilo di reciproci rapporti, trattandosi di applicare anche in questo contesto i principi (di buona fede) sottesi alla responsabilità gestoria di cui all’art. 2497 c.c.

Nel procedimento cautelare, l’intervento adesivo dipendente di terzo deve essere ritenuto ammissibile anche in sede di reclamo cautelare, mentre l’intervento autonomo di terzo deve essere effettuato avanti al giudice della prima fase cautelare, in modo da consentire alle altre parti di usufruire del primo come del secondo giudizio cautelare.

Sussiste la giurisdizione italiana di merito ai sensi dell’art. 3 comma 2 l. 218-1995, e di conseguenza anche in relazione alle misure cautelari ai sensi dell’art. 10 l. 218-1995, in relazione ad un’azione inibitoria volta ad evitare un pregiudizio futuro che si verificherebbe in Italia.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code