IIllecito anticoncorrenziale e competenza delle sezioni specializzate. Inapplicabilità del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia ai contratti autonomi di garanzia
Tutte le volte in cui venga dedotta la nullità di una fideiussione, in quanto contratta “a valle” di un’intesa restrittiva della concorrenza (come avviene nel caso relativo alle norme bancarie uniformi in materia di fideiussioni omnibus), la controversia va deferita alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.
Le decisioni n. 3/1994 e n. 55/2005 della Banca d’Italia non possono costituire prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale in una causa avente ad oggetto la nullità di un contratto autonomo di garanzia per violazione della normativa antitrust, in quanto, in quella sede, l’Autorità di vigilanza ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza limitatamente al settore delle fideiussioni omnibus bancarie nel solo periodo compreso tra il 2002 e il 2005 e, in relazione al primo provvedimento, sino al dicembre 1994. Come in qualunque causa stand alone, è, pertanto, onere della parte, che assume la sussistenza di un illecito anticoncorrenziale, provarne la esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
giovanni noschese
TitolareAvvocato specializzato in gestione di Crisi di Impresa - Curatore di Liquidazioni Giudiziali e Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi - Docente della Scuola Superiore della Magistratura(continua)