17 Febbraio 2015

Il rimedio sanzionatorio dell’astreinte

Le astreintes costituiscono forme di coercizione indiretta all’adempimento, in quanto strumenti di coartazione della volontà del debitore che si concretano nella minaccia di sanzioni civili o penali al fine di costringerlo ad adempiere ai propri obblighi.

L’astreinte è, dunque, un rimedio sanzionatorio e non risarcitorio, indirettamente a presidio e tutela dell’inibitoria, che può essere emessa sia in sede cautelare che di pronuncia di merito, costituendo una rilevante e autonoma misura di prevenzione nella contraffazione. La ratio della previsione delle astrentes è di rafforzare la inibitoria, cui esse si accompagnano, per indurre il debitore verso lo spontaneo adempimento, prevedendo una sanzione per il caso di inottemperanza al provvedimento definitivo o anche solo emesso in via cautelare.
La natura sanzionatoria dell’astreinte esclude, però, che la misura sia eccessivamente afflittiva perché vige nel nostro ordinamento il principio della necessaria proporzione tra violazioni e sanzioni, come sancito anche nell’art. 124, sesto comma CPI.

Il giudice adito per valutare la fondatezza della misura del sequestro conservativo, pur non potendo stabilire l’ammontare della penale, può comunque effettuare un giudizio prognostico di conferma in futuro della penale nel giudizio di merito.

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