12 Aprile 2012

Impresa familiare e società di fatto. Inesistenza della deliberazione.

L’esistenza di una qualunque società, e, quindi, anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale la società, qualsiasi società, non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è, dunque, la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza; esso infatti può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società.

 

Alla società di fatto sono applicabili le norme sulla società semplice, onde anche nella stessa- come in generale nelle società di persone- non esiste un’assemblea dei soci in senso tecnico. Ove l’atto costitutivo nulla preveda al riguardo, le decisioni dei soci nell’ambito delle società di persone possano essere assunte nella più assoluta libertà delle forme e, dunque, senza la necessaria osservanza del metodo collegiale o assembleare.

 

A differenza della impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone (art. 2251 ss. c.c.), l’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto esclusivamente ad una quota degli utili; ne consegue che, in caso di morte del titolare, non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 2284 c.c., che regola lo scioglimento del rapporto societario limitatamente ad un socio, e quindi la liquidazione della quota del socio uscente di società di persone, ma l’impresa familiare cessa ed i beni di cui è composta passano per intero nell’asse ereditario del de cuius; rispetto a tali beni i componenti dell’impresa familiare possono vantare solo un diritto di credito, commisurato ad una quota dei beni o degli utili e degli incrementi, nonché un diritto di prefazione sull’azienda (Nella specie il Tribunale, dopo aver escluso che a seguito della morte di un imprenditore dominus di un’impresa familiare fosse stata costituita, tra gli eredi, una società di fatto, ha ritenuto nulle e inefficaci le deliberazioni assunte da uno dei pretesi soci della società di fatto stessa negando l’esistenza della società e, comunque, rilevando che nella fattispecie non potesse nemmeno ipotizzarsi l’esistenza di un organo assembleare).

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code