28 Giugno 2016

Improcedibilità delle domande proposte nei confronti di società dichiarata fallita in corso di causa

Qualora, a seguito di dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore rivolga la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all’originaria parte ai sensi dell’art. 43 l. fall., la domanda dev’essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre a una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.

Nell’ipotesi di azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c., qualora la società sia sottoposta a procedura concorsuale in corso di causa, la legittimazione dei creditori sociali ad esercitare tale azione di responsabilità non sopravvive, ancorché il curatore, unico legittimato attivo, rimanga inerte.

 

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