24 Aprile 2021

Impugnazione della delibera assembleare approvativa del bilancio sociale: criteri per il vaglio di fondatezza sul rispetto delle regole preposte alla redazione del bilancio da parte degli amministratori

La deduzione di nullità di una delibera di approvazione di bilancio costituisce il riflesso – sulla manifestazione della volontà assembleare imputata alla società – dell’illiceità del suo oggetto. Tale illiceità deriva a sua volta dalla violazione delle regole poste a presidio della chiarezza, della veridicità e della correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell’esercizio e riflesse nel documento di bilancio approvato.

Pertanto, il vaglio di fondatezza di un’impugnazione di bilancio, quando non basata anche su vizi di convocazione, costituzione e funzionamento dell’assemblea, si risolve necessariamente in quello del rispetto, da parte degli amministratori, delle regole preposte alla redazione della bozza di bilancio. In particolare, tale delibazione, oltre a fondarsi su valutazioni di natura tecnico-contabile (per le quali, come è noto, il Tribunale richiede generalmente l’ausilio di esperti indipendenti di provata fama), tiene conto: a) del principio per cui il bilancio di una società di capitale deve essere comprensibile e chiaro non al quivis de populo bensì a qualunque soggetto dotato della preparazione tecnico-contabile e giuridica necessaria e sufficiente a comprenderne il contenuto; b) del principio per cui esso deve contenere tutte le sole informazioni richieste dalle disposizioni di legge, ulteriormente ridotte – nei casi di bilanci redatti in forma abbreviata – a quelle di cui all’art. 2345-bis c.c. (co. 2 e ss.); c) del principio per cui non ogni anche minimo difetto di veridicità, correttezza e chiarezza del bilancio è tale da ridondare nella nullità, anche solo parziale, della delibera di approvazione, ma solo quelli che alterino in modo significativo la rappresentazione patrimoniale ed economica in cui il bilancio consiste o menomino in modo apprezzabile la chiarezza e completezza dell’informazione che esso è chiamato a rendere ai soci e ai terzi.

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