29 Dicembre 2017

Imputabilità all’amministratore sostituito della mancata iscrizione nel registro delle imprese della sua sostituzione. Tenuta irregolare delle scritture contabili e prova del danno

La mancata iscrizione della sostituzione dell’amministratore nell’incarico gestorio è imputabile (anche) all’amministratore sostituito. Egli, infatti, sebbene non sia direttamente legittimato a richiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico gestorio, è onerato a sollecitare dapprima il nuovo amministratore a procedere alla relativa iscrizione e, in caso di inerzia di questi, a sollecitare il potere officioso dell’ufficio e del giudice del registro delle imprese. Ove egli non compia tali attività, ne subisce le conseguenze costituite dal rilievo, nei confronti dei terzi (tra cui deve ricomprendersi anche il curatore fallimentare), della situazione formalmente iscritta.

Costituisce specifico obbligo in capo all’amministratore di evitare che terzi non legittimati si ingeriscano nella gestione societaria: di conseguenza, l’amministratore convenuto in giudizio non può invocare alcuna esimente da responsabilità per il fatto di avere negligentemente lasciato che altri soggetti esercitassero quei poteri che sono prerogativa esclusiva dell’organo gestorio.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, l.fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non comporta di per sé un danno per la società o per i creditori sociali. Non vale, infatti, obiettare che il mancato rinvenimento della contabilità avrebbe impedito la individuazione di altri eventuali inadempimenti ascrivibili all’amministratore, potenzialmente idonei a porsi come causa del deficit patrimoniale registrato dalla società fallita. Il danno patrimoniale, infatti, deriva dagli accadimenti economici e non dalla loro mancata o scorretta registrazione in contabilità. [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

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