22 Novembre 2017

Inammissibilità del recesso dei soci nudi proprietari, obbligo di astensione dal voto del rappresentante comune dei soci cousufruttuari in caso di istruzioni di voto contrastanti ed efficacia della sua revoca

Non si può riconoscere un diritto di recesso del socio nudo proprietario in contrasto con la volontà (da esprimersi necessariamente in comune) dei cousufruttuari. Se trovasse accoglimento la pretesa della totalità dei soci nudi proprietari di recedere dalla società, ricorrerebbe una causa di scioglimento della stessa (a seguito del venir meno della totalità dei soci). Ma proprio tale esito bene fa emergere la radicale infondatezza della pretesa esercitata, in quanto del tutto incompatibile con l’autonomo diritto perfetto dei cousufruttuari di mantenere il godimento del bene ex art. 981 c.c.. Riconoscere ai soci nudi proprietari un diritto a vedere semplicemente liquidata la propria quota ex art. 2473 c.c. appare altrettanto privo di fondamento, atteso che tale assunto presupporrebbe la possibile esistenza di una società senza alcun socio ma soli usufruttuari.

In materia di rappresentante comune dei soci (cousufruttuari), la revoca ex art. 1726 c.c. del relativo mandato collettivo può avvenire, oltre che su comune accordo di tutti i soci, anche su iniziativa soltanto di alcuni di essi, con effetti estintivi immediati “ex nunc” in presenza di giusta causa, spettando al giudice in caso di contestazione accertarne con sentenza dichiarativa la sussistenza dei presupposti, senza che, peraltro, la proposizione di tale azione costituisca condizione di efficacia della revoca stessa.

Deve senz’altro escludersi la possibilità di riconoscere in capo al rappresentante comune dei soci cousufruttari una propria volontà quale autonoma e distinta rispetto a quella dei propri rappresentati (almeno in via ordinaria, come appunto nel caso di specie, senza entrare nel merito in questo caso di eventuali determinazioni da assumere in via strettamente necessitata o di assoluta urgenza). In tal senso deve reputarsi che, a fronte di istruzioni contrastanti ricevute dai cousufruttuari in ordine al voto da esprimere in assemblea, lo stesso avrebbe dovuto immediatamente riconoscere il dovere di astenersi in assemblea. Di conseguenza deve reputarsi pienamente legittima la revoca del rappresentante comune espressa da uno dei soci cousufruttuari a fronte della pretesa del rappresentante, espressamente anticipata, di esprimere comunque un voto a favore della delibera, in aperto contrasto con la volontà di uno dei soggetti rappresentati.

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