22 Novembre 2018

Inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. quando vi sono questioni complesse

Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è utilizzabile quando la complessità e l’ampiezza delle questioni da affrontare in un eventuale giudizio di merito comporterebbe in ogni caso una preventiva decisione da parte del Tribunale in ordine alla ammissibilità e rilevanza di una c.t.u., e presupporrebbe una positiva valutazione sulla fondatezza degli assunti preliminari in ordine alla condotta posta in essere da ciascuna parte resistente, o da eventuali altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, da svolgere nel contraddittorio pieno fra le parti e non con valutazione solo sommaria.

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. dev’essere fondata su un’analisi costi-benefici, posto che l’ammissione indiscriminata di un simile strumento potrebbe comportare la lesione dei  diritti fondamentali di difesa, con conseguenze rilevanti e potenzialmente contrarie allo scopo di una rapida definizione della controversia, dal momento che gli accertamenti in tal modo con essa acquisiti andrebbero a costituire elementi di prova nel successivo giudizio di merito; inoltre dovrebbero essere sottoposti ad una successiva verifica che ne escludesse l’infondatezza e/o l’irrilevanza, “dovendosi considerare che l’assenza di un sindacato circa l’ammissibilità finirebbe per aprire la strada a perizie meramente esplorative ed integrerebbe un abuso del diritto”. (Cfr. Trib. di Milano, Sez. Imprese A, ord. 29.02.2016)

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Daniela Russo

Daniela Russo

Avvocato del Foro di Milano

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)

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