22 Maggio 2019

Inapplicabilità della disciplina del Codice del Consumo alle controversie tra socio e società cooperativa

L’acquisto della qualità di socio di una società cooperativa equivale a diventare “imprenditori di se stessi” e, quindi, manca il presupposto di cui all’art. 3 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) per potergli attribuire la qualità di “consumatore”, non essendo il socio estraneo all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta dalla cooperativa di cui fa parte e beneficiando, in termini economici, di un trattamento di favore per l’appartenenza alla medesima. Il fenomeno cooperativo, infatti, si scompone in una duplicità di rapporti: da un lato, il “rapporto di società”, oggetto del quale è ovviamente l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale mediante i conferimenti dei soci e, dall’altro lato, il rapporto di scambio, che si instaura tra la società cooperativa ed il singolo socio a condizioni migliorative rispetto al mercato. Da ciò ne consegue che, sia per la natura dei soggetti (“soci” e non “consumatori”), sia per la natura del rapporto socio/cooperativa (benefici economici appresi dal sistema e riversati a favore dei soci volontariamente aderenti al vincolo solidale), deve escludersi l’applicabilità della disciplina del Codice del Consumo alle controversie tra soci e società cooperative.

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Fabio Clarizio

Fabio Clarizio

Avvocato in Torino presso Grande Stevens Studio Legale Associato da settembre 2017. Laureato con 110/110 e Lode nel 2016 presso l'Università Europea di Roma con una tesi in Diritto Commerciale sui "Doveri degli...(continua)

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