9 Gennaio 2019

Indicazione delle (sola) sede consortile presso il Registro delle Imprese

Ai sensi dell’art. 2603, comma 2, n. 2, c.c. per i consorzi, e ai sensi dell’art. 2612 comma 2, n. 1, c.c. per i consorzi con attività esterna, il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul Registro delle Imprese devono indicare “la sede dell’ufficio” consortile senza possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa), che peraltro non hanno alcun riscontro nel diritto positivo.

Nelle cause relative all’obbligazione di pagamento a favore di un Consorzio è territorialmente competente, ex art. 20 cod. proc. civ., il Tribunale del luogo ove il Consorzio ha posto la propria “sede dell’ufficio“, indicata presso il Registro delle Imprese, essendo tale il luogo ove l’obbligazione va adempiutaex art. 1182, comma 3, cod. civ. ; non è invece competente il Tribunale del luogo in cui il Consorzio abbia posto la propria sede amministrativa.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Giuseppe Colombo

Giuseppe Colombo

Avvocato

Giuseppe Colombo, nato il 25 luglio 1990 a Como, svolge la professione di avvocato, collaborando con Grimaldi Studio Legale. Si è laureato, nell'aprile 2015, in giurisprudenza, specializzazione in diritto d'impresa,...(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code