27 Gennaio 2023

La finalità della descrizione: acquisizione della prova ed entità della contraffazione

La misura della descrizione è finalizzata alla acquisizione e conservazione della prova della contraffazione ovvero della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio e che è in tale ottica, diversa rispetto alle altre misure cautelari industrialistiche.
Sotto il profilo del fumus è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione fondando essi il “sospetto” della violazione ed elementi tali da far ritenere che gli elementi probatori, che si intendono acquisire e preservare con la misura della descrizione, siano pertinenti in relazione al giudizio di merito. Anche il periculum va rapportato alla indicata finalità di acquisire / salvaguardare la prova, avuto riguardo al fatto che tale prova si trovi nella sfera di disponibilità di un altro soggetto.

19 Gennaio 2023

La tutela del marchio forte e natura della retroversione degli utili

La qualificazione del marchio come forte determina l’estensione della tutela a tutti gli elementi che lo compongono ma, ai fini della contraffazione, rimane necessario valutare se le coincidenze (pur parziali) tra marchio anteriore e successivo siano tali da ingenerare confondibilità tra i due segni. A tal fine, ove il nucleo idologico-espressivo del marchio forte rimanga impregiudicato (e quindi non confondibile con il secondo marchio), la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un’impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un’altra l’uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell’altra impresa.

La restituzione degli utili ex art. 125, 3° co. c.p.i. è sanzione di natura diversa dal risarcimento del danno, fondandosi i due rimedi su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato, mentre la misura restitutoria attua uno spostamento patrimoniale, con attribuzione al titolare del diritto violato dei profitti conseguiti attraverso l’uso della risorsa che è stata usurpata.

Contraffazione brevettuale: interpretazione ed integrazione del titolo esecutivo giudiziale sulla base di elementi extratestuali

Il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato.

In caso di mancata indicazione all’interno di un provvedimento di inibitoria del criterio di calcolo della penale fissata giudizialmente, il successivo giudice dell’opposizione al precetto può, al fine di definire il significato e l’estensione dell’accertamento compiuto dal giudice del merito con la sentenza, integrare il pensiero del predetto giudice con quanto risulta dagli atti e documenti prodotti nonché dalle relazioni degli ausiliari nel precedente giudizio.

3 Novembre 2022

Tolleranza dell’inadempimento e clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di distribuzione

La mera tolleranza dell’inadempimento da parte del creditore, sia che si estrinsechi sotto forma di una condotta negativa sia che si manifesti come condotta positiva, non integra una rinuncia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva espressa presente nel contratto, ove il medesimo creditore contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti poi la volontà di avvalersi della predetta clausola in caso di protrazione dell’inadempimento. [Nella specie, la Corte ha qualificato come atto di tolleranza e non di rinuncia a far valere la clausola risolutiva espressa – poi successivamente attivata – la condotta del creditore che, pur a fronte del mancato raggiungimento da parte del distributore delle soglie minime di acquisto pattuite per la precedente annualità contrattuale, abbia continuato a dare esecuzione al contratto per due ulteriori mensilità, accettando ed eseguendo nuovi ordini, risolvendo il contratto solo una volta rilevata l’impossibilità per il distributore di raggiungere gli obiettivi minimi di acquisto contrattualmente pattuiti anche per l’anno corrente].

2 Novembre 2022

Concorrenza sleale. Procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e requisiti di applicabilità

In tema di concorrenza sleale, il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. mira ad assicurare provvisoriamente gli effetti della futura sentenza di merito, con l’unico vincolo della funzionalità del provvedimento a tale necessità. Conseguentemente, al fine di garantire l’effettività della norma, è indispensabile la precisa indicazione della domanda di merito che il ricorrente intende proporre nonché una correlazione fra la domanda cautelare e la domanda di merito di materia, di causa petendi e di petitum.

Di talchè è inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. caratterizzato dall’assenza o dalla carenza di correlazione per materia, causa petendi e petitum tra la domanda cautelare e la domanda di merito, non garantendo gli effetti di future pronunce di accertamento di avvenuta violazione e di condotta risarcitoria.

31 Ottobre 2022

Incompetenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nei procedimenti di opposizione all’ingiunzione per la tutela delle denominazioni protette ex d.lgs. n. 297/2004

In materia di opposizione all’ordinanza-ingiunzione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per violazione delle disposizioni sulle denominazioni protette di cui al d.lgs. n. 297 del 2004 non sono competenti le Sezioni Specializzate in materia d’impresa in quanto il procedimento prescinde dalla lesione di un diritto di proprietà industriale, essendo deputato ad accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione amministrativa e non venendo in rilievo il diritto attinente all’utilizzazione della denominazione protetta.

24 Ottobre 2022

Contraffazione di un brevetto sanmarinese: conflitto di giurisdizione

Il presunto contraffattore del brevetto sanmarinese, ove convenuto in giudizio davanti al Giudice dell’altro Stato per l’accertamento dell’illecito addebitatogli, se, da un lato, non può, a sua volta, in quella stessa sede, chiedere, anche in solo in via di mera eccezione, l’accertamento dell’invalidità della privativa da lui asseritamente violata, dall’altro, potrà pur sempre adìre l’A.G. della Repubblica di San Marino per far ivi valere i propri diritti e, quindi, chiedere la declaratoria di invalidità del medesimo titolo di proprietà industriale, senza, per ciò, subire alcun pregiudizio o compressione alcuna all’esercizio del proprio diritto di difesa o, comunque, un qualsivoglia trattamento discriminatorio.

Al fine di scongiurare il paventato pericolo della contraddittorietà delle statuizioni rese dalle A.G. dei due Stati sulle domande di contraffazione e di nullità brevettuale, si potrà, in ogni caso, fare un oculato impiego degli istituti della sospensione del giudizio sulla contraffazione in attesa della definizione di quello sulla validità della medesima privativa, ovvero ancora, invocare, in linea con il principio e la regola dettati dall’art. 77 CPI, la retroattività della declaratoria di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in forza della pronuncia accertativa della contraffazione.