9 Aprile 2020

Debiti relativi all’azienda ceduta e subentro del cessionario nei contratti del cedente

La norma di cui all’art. 2558 deve applicarsi ogni qual volta il debito del cedente l’azienda si ricolleghi a posizioni contrattuali non ancora definite, mentre la disposizione dell’art. 2560 c.c. riguarda il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente.

In tema di cessione di azienda e posizione creditoria del terzo, ai fini dell’accertamento del subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente con il terzo ceduto ai sensi dell’art. 2558 c.c., il rapporto contrattuale tra cedente e terzo ceduto deve risultare stipulato per l’esercizio dell’azienda, non ancora cessato, non deve avere carattere personale e non deve essere oggetto di espressa pattuizione tra cessionario e cedente volta ad escludere il subentro nel rapporto con il ceduto.

27 Marzo 2020

Compravendita di quote sociali e garanzia su eventuali passività c.d. occulte

Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto l’assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto di cessione può essere validamente invocata solo se gli acquirenti dimostrano l’effettivo danno subìto. A tal fine non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, ma è necessario provare l’esborso degli acquirenti per far fronte alle passività sottaciute nel contratto.

Per l’accertamento di passività sociali ulteriori a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al contratto di cessione di quote sociali è richiesta la prova sulla circostanza che le passività contestate siano effettivamente diverse e ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili sulla base delle quali si è perfezionato l’accordo.

27 Marzo 2020

Proposta irrevocabile di acquisto e successivo mutamento del numero di azioni in circolazione

Nel caso in cui una proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali abbia testualmente ad oggetto sia il numero, in termini assoluti, delle azioni, sia la percentuale di capitale sociale da queste azioni rappresentata e nel corso del tempo quest’ultima percentuale vari per effetto di successive operazioni sul capitale sociale che determinino la variazione del numero complessivo di azioni emesse, oggetto della proposta è da intendersi il numero di azioni e non invece la percentuale del capitale sociale poi variata.

Preliminare di cessione di quote sociali: le clausole non riproposte nel contratto definitivo si intendono rinunciate

In tema di rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, l’orientamento consolidato della giurisprudenza prevede che le pattuizioni presenti nel preliminare debbano intendersi rinunciate qualora non riproposte nel definitivo.

In forza di tale principio, la clausola contenuta in un contratto preliminare di cessione di quote sociali, non riproposta nel contratto definitivo, deve considerarsi superata dalla diversa volontà espressa dalle stesse parti nell’accordo definitivo e, pertanto, del tutto priva di efficacia, ad eccezione del caso in cui venga fornita la prova di un accordo intervenuto tra le parti, volto a preservare gli obblighi contenuti nel preliminare e a garantirne la sopravvivenza dopo la conclusione del definitivo, in mancanza della quale l’assetto dei reciproci rapporti non può che essere quello risultante dal negozio concluso.

21 Febbraio 2020

Presupposto per la violazione del patto commissorio

Affinché possa verificarsi la violazione del divieto di patto commissorio posto dall’art. 2744 cod. civ. non è sufficiente il trasferimento del bene dato a garanzia dell’adempimento di un certo credito, ma è necessario che il bene trasferito sia di valore superiore al credito garantito e che, pertanto, si generi una rilevante sproporzione tra il credito e il bene.

20 Febbraio 2020

Legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria

In tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria, la disciplina del diritto di credito dei coeredi verso una società di persone per la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione appartenuta al socio defunto, non esclude affatto la possibilità che ciascuno di essi agisca separatamente nei confronti della società debitrice per ottenere il pagamento dell’intera somma o della sua porzione, salva, poi, la resa del conto nei rapporti fra i coeredi nell’ambito dell’eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni. In ogni caso, anche le norme in materia di comunione ereditaria che sottintendono il principio dell’unitarietà della divisione giudiziale dell’eredità sono pienamente derogabili dal diverso accordo di tutti i coeredi per la divisione parziale soltanto di alcuni dei beni della comunione, e tale deroga si ritiene integrata mediante l’accordo di tre fratelli, coeredi di entrambi i genitori, soci defunti di due società di persone, per l’immediata divisione dei diritti e facoltà derivanti dallo scioglimento del rapporto sociale seguito al loro decesso, in virtù di deliberazioni sociali, assunte all’unanimità in entrambe le due società dai tre fratelli, ancora soci con riferimento alle partecipazioni possedute in proprio, con le quali hanno deciso di liquidare la somma corrispondente alla porzione delle partecipazioni appartenute ai genitori spettante a uno dei fratelli, e di proseguire il rapporto sociale soltanto tra gli altri due.

3 Febbraio 2020

Rigetto della domanda di annullamento per dolo di contratto di compravendita di quote di S.r.l.

Deve essere rigettata la domanda di annullamento per dolo di un contratto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata, allorché

(i) l’attore si sia servito, per tutto il corso delle trattative, dell’attività di consulenza di un notaio, suo professionista di fiducia,

(ii) che tale professionista, insieme all’attore, sia stato messo al corrente di ogni passaggio della trattativa, nonché

(iii) il definitivo accordo sul corrispettivo (di cui l’attore aveva contestato la congruità, ritenendolo sproporzionato rispetto al valore della società) sia stato raggiunto e ufficializzato mediante un messaggio di posta elettronica circolato a tutti i soggetti coinvolti nella trattativa (ivi compreso il notaio consulente dell’attore).

Effetti della sopravvenuta variazione del patrimonio sociale sul contratto di cessione di partecipazioni societarie

Le obbligazioni delle parti, discendenti da contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, non vengono meno in conseguenza di un fatto del tutto esterno e non direttamente collegato al concetto di valorizzazione delle partecipazioni societarie oggetto di trasferimento. (Nel caso di specie, la Corte d’appello, chiamata ad accertare l’intervenuta risoluzione di un contratto di cessione intercorso tra le parti per sopravvenuta variazione del patrimonio sociale della cedente, ha rigettato l’appello proposto, confermando la sentenza di primo grado. Nella sua motivazione, la Corte ha richiamato il principio espresso da Cass. civ. n. 22790/2019 secondo cui la differenza tra l’effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella del contratto di cessione di quote o azioni può determinare la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità essenziali, se in tale contratto: – le parti abbiano fatto espresso riferimento ai beni compresi nel patrimonio della società con la previsione di specifiche garanzie contrattuali; ovvero, – l’affidamento della parte cessionaria sul patrimonio sociale debba ritenersi giustificato sulla base del principio di buona fede. Poiché, nel caso de quo nessuno dei predetti requisiti risultava sussistente, ogni variazione sopravvenuta del patrimonio sociale è risultata indifferente rispetto alle obbligazioni assunte dalle parti con il contratto).