13 Luglio 2023

Sostituzione della delibera impugnata e legittimazione esclusiva del custode della quota pignorata all’impugnazione della delibera

La sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto determina, ai sensi degli art. 2377, co. 8, e 2479 ter, co. 4, c.c., la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell’art. 2377, co. 8, c.c., in caso di cessazione della materia di contendere per sostituzione della delibera asseritamente invalida con altra delibera immune da vizi, il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno. Resta, in ogni caso, aperta la possibilità di una liquidazione delle spese di lite in termini diversi facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Nel caso di pignoramento su una quota di s.r.l., la legittimazione a impugnare una delibera invalida ai sensi dell’art. 2479 ter, co. 1, c.c. spetta in via esclusiva al custode, attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione di delibere approvate senza l’assenso del titolare del diritto di voto stesso.

Eventuali profili di invalidità del provvedimento di nomina del custode della quota sottoposta a pignoramento non sono di per sé idonei a determinare la caducazione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al custode, se non all’esito di un provvedimento di revoca o di sostituzione del custode stesso, con salvezza in ogni caso degli atti medio tempore compiuti.

11 Luglio 2023

L’assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce accettazione tacita dell’eredità

Quando i chiamati all’eredità si costituiscono in giudizio dichiarando la propria qualità di eredi dell’originario debitore, senza in alcun modo contestare l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di titolarità passiva della pretesa, essi compiono un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, in quanto dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla. L’assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce quindi accettazione tacita dell’eredità, che non può essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta dei medesimi interessati, qual è la rinuncia all’eredità.

La risoluzione per inadempimento è rimedio previsto con riguardo ai soli contratti sinallagmatici, in cui ciascuna prestazione trova la propria ragion d’essere nella prestazione di controparte, spiegandosi così perché l’inadempimento di una legittima l’altra ad agire per ottenere la risoluzione del contratto. Nel contratto di cessione di quote, un nesso di corrispettività sussiste di certo tra l’obbligazione di pagamento e il trasferimento delle quote, ma non anche tra l’obbligazione di pagamento e l’eventuale clausola di non concorrenza, che riveste natura meramente accessoria e che, in mancanza di una espressa previsione, non potrebbe giustificare neppure una riduzione del prezzo, anche tenuto conto del disposto dell’art. 2596, co. 2, c.c., in forza del quale ove la durata del patto di non concorrenza sia stata determinata dalle parti in un periodo superiore a cinque anni la sua validità è limitata entro tale periodo di tempo.

L’onere della prova della finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.

L’onere di provare l’avveramento della condizione grava su colui che affermi il suo verificarsi, anche nell’ipotesi di cui all’art. 1359 c.c.

L’art. 1359 c.c., ovvero la finzione di avveramento della condizione nell’ipotesi in cui essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento, fonda la sua ratio, secondo il disposto dell’art. 1358 c.c., nell’inadempimento degli obblighi collaborativi della parte che, col proprio fatto, abbia cagionato il mancato avveramento, costituendo tale comportamento un inadempimento del dovere di comportarsi secondo buona fede in pendenza di condizione al fine di conservare integre la ragioni dell’altra parte.

L’iscrizione al registro delle imprese di un atto giudiziale avente ad oggetto la titolarità di quote di S.r.l. non può essere ottenuta in ragione del principio di tassatività delle iscrizioni, ricavabile dalla disposizione di cui al primo comma dell’art. 2188 c.c., secondo la quale il registro delle imprese è deputato a ricevere “le iscrizioni previste dalla legge”, e della mancanza di una espressa previsione di iscrivibilità delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di S.r.l. nonché del correlativo effetto c.d. prenotativo. In particolare, l’art. 2470 c.c., al secondo comma, si limita a prescrivere deposito dell’atto di trasferimento di tali quote, senza fare alcuna menzione delle domande giudiziali inerenti la titolarità di quote di S.r.l. e, al terzo comma, a regolare la soluzione del conflitto tra più titolari di diritti incompatibili sulla stessa quota, risolvendo tale conflitto in favore di chi abbia per primo “effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese”.

23 Giugno 2023

Rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo di cessione quote di s.r.l.

L’omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Il giudice è tenuto ad indagare la concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell’opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell’accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a formalizzare la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.

22 Giugno 2023

Nomina del custode a seguito del sequestro delle partecipazioni sociali

A norma dell’art. 2471 bis c.c., richiamante la disciplina prevista dall’art. 2352 c.c., ove siano sottoposte a sequestro le partecipazioni sociali, è d’uopo provvedere, ai fini dell’attuazione della misura cautelare, alla nomina del custode che eserciti i diritti di voto, provvedendo alla gestione delle partecipazioni sequestrate mediante esercizio dei relativi diritti amministrativi.

20 Giugno 2023

Cessione di partecipazioni sociali e clausole di garanzia

L’oggetto c.d. immediato della compravendita di partecipazioni di società di capitali è la partecipazione sociale in sé stessa, integrata dall’insieme di diritti e obblighi di socio, mentre la quota parte del patrimonio della società, con i beni, le attività le passività che la quota/azione rappresenta è solo l’oggetto c.d. mediato, ancorché esso rappresenti ciò che valorizza la partecipazione fatta oggetto del contratto di compravendita.

Le clausole che attribuiscono rilievo alle sopravvenienze passive della società le cui partecipazioni siano cedute garantiscono una determinata situazione debitoria della società ovvero un determinato valore patrimoniale netto dell’azienda, sicché lo scopo di queste previsioni consiste nel dettare una specifica disciplina pattizia dei fatti che influiscono sul valore delle quote – o, più propriamente, sul patrimonio dell’azienda, che è indirettamente l’utilità che si prefigge di raggiungere la parte acquirente della totalità delle partecipazioni sociali – cosicché, a tutela di parte acquirente, in caso di insorgenza di sopravvenienze passive, il corrispettivo può essere adeguato alla minore consistenza patrimoniale societaria oppure, per effetto dell’integrazione di tale ultima situazione, può essere riconosciuto un obbligo di manleva, attraverso la prestazione di un indennizzo.

L’effetto tipico delle clausole di garanzia del venditore in ordine alle sopravvenienze passive è quello di consentire all’acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all’importo delle sopravvenienze passive a carico della società, le cui quote sono state cedute, o di assicurarsi a posteriori (ossia dopo la corresponsione del prezzo), comunque, un indennizzo, alla stregua del sopravvenuto verificarsi di detti accadimenti. In questa logica, esse sono definite come clausole di price adjustment oppure di indemnity, la cui finalità si traduce nella tutela dell’acquirente delle partecipazioni sociali in ordine a situazioni debitorie ancora ignote al momento del perfezionamento della cessione, i cui fatti costitutivi si siano, all’epoca, già verificati, ma i cui effetti negativi sul patrimonio e sulle prospettive della società, le cui quote sono state cedute, non erano ancora oggettivamente percepibili al tempo in cui è stato raggiunto l’accordo di cessione.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” di cui all’art. 3, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come successivamente modificato) si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d’impresa.

16 Giugno 2023

Oggetto mediato e immediato del contratto di cessione di partecipazioni

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

16 Giugno 2023

L’irrisorietà del prezzo di acquisto di quote sociali costituisce prova sufficiente della scientia damni da parte del cessionario

E’ ammissibile proporre nello stesso giudizio l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra.

Deve essere revocata la cessione di quote di s.r.l. oggetto di un contenzioso con un terzo quando per effetto di tale cessione si realizzi il mutamento in peius del patrimonio del debitore per effetto di tale atto in quanto comporti un peggioramento della garanzia patrimoniale del debitore, sotto il profilo qualitativo, per la sostituzione di un bene (le partecipazioni sociali risultanti da pubblici registri) con un altro (il denaro) di più difficile realizzazione esecutiva e facilmente occultabile e, sotto il profilo quantitativo, in quanto l’atto ha comportato una sensibile contrazione del patrimonio del debitore, giacché il corrispettivo della vendita delle quote sociali è di gran lunga inferiore al valore commerciale e di mercato della quota.

Negli atti a titolo oneroso ai fini della prova della scientia damni da parte del cessionario di una partecipazione sociale ai fini della revocatoria è sufficiente che questi sia consapevole dell’irrisorietà del prezzo di acquisto rispetto al reale valore di mercato delle quote stesse (anche ove lo stesso sia stato effettivamente corrisposto) – avuto riguardo al valore da esse posseduto al momento dispositivo – senza che sia necessario dimostrare una collusione tra le parti.