Recesso del socio di s.a.s. e liquidazione della partecipazione

Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell’art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all’esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l’assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l’apertura del secondo.

Il recesso del socio di una s.a.s. è atto unilaterale recettizio, la cui efficacia si produce non appena portato a conoscenza della società e gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa, ex art. 2193 c.c., nei confronti dei terzi e non invece nei confronti della società, che è parte del rapporto sociale. Inoltre, l’iscrizione dell’intervenuto recesso nel registro delle imprese compete all’amministratore nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2300 c.c.

Per quanto concerne la natura dell’obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, la stessa ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell’art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da mora debendi. Nel caso in cui il creditore rivesta la qualità di imprenditore commerciale, pur potendosi presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta, il creditore ha l’onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.

11 Settembre 2023

Società di fatto: accertamento della sussistenza di una holding di fatto

L’accordo intercorso fra una pluralità di soggetti volto alla gestione in comune di una società già esistente solo fra alcuni di essi, trova qualificazione nella holding di fatto.

4 Settembre 2023

Azione individuale del socio di società di persone nei confronti dell’amministratore per danni diretti

In tema di società di persone, accanto all’azione di responsabilità contro i propri amministratori promossa dalla società ex art. 2260 c.c., è ammissibile la proposizione di un’azione individuale di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio da parte dei singoli soci per danni arrecati in via diretta e immediata al loro patrimonio: e ciò in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. rispetto a condotte colpose o dolose degli amministratori. In particolare, è esperibile l’azione contro l’amministratore che si appropria degli utili.

10 Luglio 2023

Le gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio ex art. 2286 c.c.

Con riferimento alla sussistenza delle gravi inadempienze che consentono l’esclusione del socio, a norma dell’art. 2286 c.c., va osservato che il richiamo al principio secondo cui il socio possa essere legittimamente estromesso dalla compagine sociale ove egli sia inadempiente agli obblighi collaborativi propri dell’esecuzione secondo buona fede del contratto sociale, per sua natura fondato sull’affectio societatis, non può tradursi in una generica imputazione della violazione di detto obbligo collaborativo, dovendo detto inadempimento concretizzarsi in specifiche condotte commissive od omissive che da sole, ovvero unitariamente considerate, facciano ritenere la sussistenza dei gravi motivi di esclusione, dovendosi avere cura, tuttavia, di precisare che tra dette specifiche condotte non possono reputarsi rilevanti quelle che di per sé non siano certamente considerabili espressione di inadempimento degli obblighi sociali. Così, al fine di valutare la sussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della delibera di esclusione, il cui onere della prova è gravante sulla società che abbia escluso il socio, è sicuramente necessario e corretto esaminare partitamente gli addebiti, escludendo dal novero di quelli rilevanti le condotte che non possono di per sé considerarsi inadempimento del contratto sociale, procedendo a valutare se gli addebiti rilevanti, che singolarmente possano anche non considerarsi particolarmente gravi, nella loro considerazione unitaria e complessiva della gravità assumano in modo tale da far ritenere che l’affectio societatis sia stata compromessa, in termini di lesione del rapporto fiduciario che è sotteso al contratto di società di persone che così si trovi in una situazione tale da rendere meno agevole il perseguimento dei suoi fini. L’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto o dalla legge a cui fa riferimento l’art. 2286 c.c. non si configura solamente nel caso in cui il socio ometta di eseguire prestazioni dallo stesso dovute in ragione del rapporto sociale, ma anche quando il medesimo socio eserciti in modo abusivo i suoi diritti, in modo appunto da violare i doveri di correttezza e buona fede propri dell’esecuzione del contratto associativo.

Accordo simulatorio della qualifica di socio accomandante ed esercizio del recesso in una s.a.s. con soci occulti

Un’eventuale accordo simulatorio volto ad occultare ai terzi la partecipazione sociale di un socio accomandante, conferendo al medesimo la qualifica di socio occulto, non può  giudicarsi illegittimo/nullo per violazione di norme imperative, in particolare per la violazione dell’art. 2316 c.c., secondo cui l’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti, dal momento che è pacificamente ammessa la possibilità che alle società in accomandita partecipino anche soci occulti.

L’individuazione della causa simulandi, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, è rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell’accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della medesima simulazione sicchè a nulla rileva la mancata prova del movente di un accordo simulatorio.

Una società di persone, in caso di indicazione di un termine che supera la normale vita dell’uomo, deve ritenersi contratta a tempo indeterminato.

Il recesso, essendo atto unilaterale e recettizio, per perfezionarsi e produrre effetto deve essere formalmente comunicato a tutti i soci, compresa, nel caso di specie, la socia occulta.

8 Giugno 2023

Gli effetti della morte del socio nella società di persone e azioni esperibili dagli eredi del socio defunto a tutela della partecipazione all’attivo finale di liquidazio

Nel caso in cui si verifichi la morte del socio nelle società di persone la legge, all’art. 2284 c.c., prevede tre possibili alternative: (i) lo scioglimento del singolo rapporto con la prosecuzione della società tra i soci superstiti come effetto legale della morte del socio cui consegue ex art 2289 c.c. il diritto degli eredi alla liquidazione del valore della quota alla data dello scioglimento del rapporto di società; (ii) lo scioglimento anticipato della società: si tratta di facoltà rimessa alla decisione dei soci superstiti che deve trovare causa nella morte del socio; in questo caso gli eredi del socio defunto hanno diritto non alla liquidazione della quota del socio defunto ex art 2289 c.c., ma alla quota di liquidazione che gli sarebbe spettata ex art 2282 c.c.; essi restano sempre creditori della società, ma la liquidazione viene condotta cumulativamente con quella degli altri soci, la causa di scioglimento sorta limitatamente al socio deceduto apre in questa ipotesi le porte allo scioglimento di tutta la società, gli eredi avranno un’aspettativa di credito il cui oggetto non è più il valore della quota ex art 2289 co 2 c.c. ma la partecipazione all’attivo finale di liquidazione, senza che gli eredi acquistino la qualità di soci durante la fase di scioglimento; quindi può dirsi che in caso di morte del socio sorge per la società con riferimento alla liquidazione degli eredi del socio defunto una obbligazione alternativa; (iii) la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, scelta cui devono partecipare anche gli eredi del socio deceduto, situazione che esclude alcun credito degli eredi. Gli eredi del socio deceduto nelle prime due opzioni non acquistano mai la posizione del socio defunto nell’ambito della società; di conseguenza, essi non sono legittimati ad esercitarne le prerogative, né partecipano alla fase di scioglimento e di liquidazione, e la salvaguardia della loro posizione di titolari verso la società di un credito trova sede nelle disposizioni a tutela dei terzi e dei creditori sociali, soprattutto con riferimento alle operazioni poste in essere durante la liquidazione che possano compromettere il loro credito.

Diritto di recesso del socio di s.a.s. e sua revoca espressa per fatti concludenti

In caso di società in accomandita semplice contratta a tempo determinato, ove non ricorra nessuna delle ipotesi di recesso previste dalla legge o dal contratto sociale, incidendo l’uscita di uno dei soci dalla compagine sociale sul contratto di società modificandolo, per l’efficacia del recesso di un socio è necessario che vi sia il consenso degli altri; consenso che, al pari degli altri casi di modifiche del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 2252 c.c., può desumersi anche da fatti concludenti.

Nelle società di persone la dichiarazione di recesso è pacificamente ritenuta revocabile, in forza del carattere personalistico di tale tipo societario. Infatti, la non revocabilità del recesso del socio è limitata alle società di capitali e non estensibile alle società di persone, ove la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, nel senso di intendere rinnovata la partecipazione del socio, con revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso, e ciò quantomeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente.

La volontà di sciogliersi dal vincolo associativo che non sia seguita da un comportamento conseguente ma che, anzi, veda la prosecuzione del rapporto caratterizzata da una continuità dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale, perde la sua efficacia per fatti concludenti.

27 Aprile 2023

Società di fatto: elementi costitutivi e disciplina della fase di liquidazione

L’esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta per il giudice del merito l’accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell’esistenza di una struttura societaria, all’esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale i cui elementi costitutivi sono: (i) il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica; (ii) l’alea comune dei guadagni e delle perdite e (iii) l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.

In tema di società di fatto tra consanguinei – fattispecie alla quale può assimilarsi la relazione tra persone che siano legate da stretti rapporti personali affettivi – la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dal legame personale di famiglia e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale.

La sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società anche nei rapporti interni.

I finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell’imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest’ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Fino a che non è esaurita la fase di liquidazione e non si è verificata l’esistenza di un attivo finale di liquidazione in esito al pagamento di tutti i debiti sociali non è possibile procedere al riparto tra i soci (art 2280 co 1 e art 2282 c.c.) e accertare l’esistenza di un credito del socio a titolo di liquidazione del residuo di liquidazione in proporzione alla sua partecipazione sociale.

28 Marzo 2023

Sulla legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori di s.n.c. da parte degli eredi del socio defunto

La legittimazione a chiedere la revoca dei liquidatori da parte degli eredi del socio defunto, pure esclusa in via di principio qualora essi non abbiano acquisito la qualità di socio, può tuttavia essere ricavata in via surrogatoria, tenuto anche conto del regime previsto dall’art. 2270 c.c. a tutela dei creditori del socio e del loro diritto di chiedere la liquidazione della quota dello stesso, dalla disciplina dell’art. 2900 c.c., attivabile, anche in via di urgenza, dagli eredi del socio ogni qual volta non residuino soci superstiti che possano agire per la revoca di liquidatori negligenti ovvero esercitare l’azione risarcitoria nei loro confronti, non quali soci della s.n.c., non essendo subentrati nella società in tale veste ex art. 2284 c.c.