10 Settembre 2019

Inapplicabilità dell’art. 2269 c.c. ai fini dell’azione di regresso del socio subentrante verso il socio uscente

L’art. 2269 c.c., applicabile anche alle s.a.s. in virtù del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., configura nelle società di persone la solidarietà tra i soci uscenti e quelli subentranti rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione della quota ma non opera nei rapporti tra il socio cedente ed il cessionario. Infatti, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, in tema di società in nome collettivo, [ LEGGI TUTTO ]

31 Luglio 2019

Liquidazione della quota sociale agli eredi del socio defunto di S.n.c. e risarcimento del danno. Nullità della clausola arbitrale.

Nelle S.n.c. a seguito del decesso di un socio non si verifica di per sé il subentro degli eredi del socio scomparso nella società ma l’evoluzione del rapporto è affidata all’iniziativa dei soci superstiti, i quali possono, alternativamente, liquidare la quota del socio defunto agli eredi ovvero sciogliere la società ovvero continuare la società con gli eredi ove questi acconsentano. Pertanto, laddove il socio superstite nulla abbia comunicato agli eredi del socio defunto riguardo ad una prosecuzione della società con i medesimi, questi ultimi non diventano soci della S.n.c. [ LEGGI TUTTO ]

25 Luglio 2019

I fatti rilevanti ai fini dell’esclusione del socio nelle società di persone

I dissidi tra soci che, tuttavia, non hanno neppure comportato l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale, non integrano gli estremi per disporre né la esclusione né la revoca dalla carica di amministratori dei soci.

17 Luglio 2019

Società di persone: socio occulto ed esercizio dei diritti sociali

Per le società di persone l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo e delle modifiche dei patti sociali ha natura normativa e non costitutiva; conseguentemente, è ben possibile per un soggetto – che formalmente non sia tra i sottoscrittori e/o gli aderenti successivi al contratto sociale – essere riconosciuto come socio (occulto) e richiedere l’esercizio dei propri diritti sociali (tra i quali il diritto alla corresponsione dell’utile): il socio occulto assume, dunque, tutti i diritti e le obbligazioni scaturenti dalla partecipazione ad una società di persone.

Grava sul soggetto che agisce per il riconoscimento della sua qualità di socio occulto di società di persone l’onere di dimostrare la propria natura di socio e l’accordo intervenuto con gli altri soci (anche con riguardo poi alla ripartizione degli utili e delle percentuali); onere che può essere espletato anche mediante elementi indiziari o presuntivi, non essendo necessaria l’esistenza di una scrittura privata inter partes ai fini della configurabilità della partecipazione occulta al rapporto sociale. In effetti, nel caso di specie la domanda avanzata dal socio (dichiaratosi) occulto era stata respinta non solo perché la scrittura invocata a fondamento della esistenza dell’accordo sociale si era rivelata non veritiera ma anche perché l’attore non aveva introdotto altri elementi di prova utili e l’interrogatorio formale dei convenuti non aveva prodotto una confessione sul punto.

13 Luglio 2019

Qualificazione del prelievo dal conto corrente bancario della società da parte dell’ex-socio cedente

Per affermare che le somme prelevate dal conto corrente bancario intestato alla società, da parte dell’ex-socio cedente di quote sociali, rappresentavano un costo a carico della società per l’attività svolta dal coniuge dell’ex-socio a favore della stessa, è necessario dimostrare che i lavori svolti dal percipiente erano stati effettivamente commissionati dalla società beneficiaria ed allegare eventualmente le ricevute attestanti che i prelievi effettuati dall’ex-socio fossero destinati a retribuire l’attività lavorativa svolta a favore della società.

In ogni caso, il pagamento delle somme dovute al lavoratore deve essere chiesto direttamente alla società, non potendo essere posto a carico di un solo socio.

(Nel caso di specie, il Giudice qualificava il prelievo delle somme da parte dell’ex-socio quale acconto sugli utili ed accoglieva la richiesta del cessionario a vedersi restituire tali somme, a quest’ultimo spettanti sulla base del contratto di cessione).

26 Giugno 2019

Tutela d’urgenza per asserita nullità di una clausola statutaria e preventiva verifica del presupposto del periculum in mora

In ipotesi di ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a far dichiarare la nullità di una clausola statutaria, la carenza del presupposto del periculum in mora rende superfluo l’esame delle questioni attinenti al fumus boni iuris ed alla validità [ LEGGI TUTTO ]

Il liquidatore di s.n.c. in concordato può promuovere azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori per violazione dell’art. 2303 c.c.

Vanno indiscutibilmente riconosciuti l’autonomia del patrimonio della società in nome collettivo da quello dei soci e, conseguentemente, un preciso obbligo dei soci-amministratori, quali gestori di un patrimonio autonomo, di dare conto della attività svolta nella amministrazione della società. Da ciò deriva un interesse della società all’integrità del proprio patrimonio e, pertanto, laddove la stessa successivamente sia messa in liquidazione ed acceda a concordato preventivo, sussiste l’interesse del liquidatore ad agire a tutela di tale integrità, promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che abbiano effettuato dei prelievi di cassa nonostante la società avesse perduto il proprio capitale sociale, così violando il divieto di distribuire utili di cui all’art. 2303 c.c. Per promuovere detta azione, il liquidatore non necessita della preventiva autorizzazione dell’assemblea – organo, peraltro, non contemplato dal legislatore per le s.n.c. – ma della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che svolge funzione vicariante rispetto alla delibera assembleare.

17 Giugno 2019

Il recesso validamente esercitato non risente della successiva trasformazione della società

La comunicazione di recesso del socio è atto ricettizio che si perfeziona con la ricezione della dichiarazione da parte del destinatario, divenendo poi efficace alla scadenza del termine di preavviso ex art. 2285 c.c. Ne deriva che, se dopo l’invio di tale comunicazione [ LEGGI TUTTO ]

25 Maggio 2019

Società occulta e onere della prova

Seppur la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisca il presupposto indispensabile per l’esistenza di una società occulta, occorre sempre la partecipazione di tutti i soci all’esercizio dell’attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell’ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio “comune”, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l’unica particolarità della peculiare struttura collettiva “de qua” consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio.
A tal fine, è quindi necessario provare l’unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l’attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un’amministrazione e di una rappresentanza) e l’autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell’insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell’ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) e la distribuzione delle quote sociali.
Detta dimostrazione può derivare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti tipici (quali “l’affectio societatis”, la costituzione di un fondo comune, la partecipazione agli utili e alle perdite), anche da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, quando esse per la loro sintomaticità e concludenza evidenzino l’esistenza della società anche nei rapporti interni.

21 Maggio 2019

Il conferimento d’opera ai fini della determinazione del capitale sociale di s.a.s.

L’apporto del socio d’opera di società di persone non deve necessariamente essere “capitalizzato”, ovverosia valutato e conteggiato ai fini della determinazione della cifra di capitale sociale indicata nell’atto costitutivo, con la conseguenza che la mancata capitalizzazione dell’apporto di opera da parte del socio accomandatario di società in accomandita semplice non costituisce un presupposto per procedere alla cancellazione dal registro delle imprese né dell’iscrizione relativa all’ingresso dell’accomandatario nella compagine sociale né dell’iscrizione relativa alla ragione sociale della predetta società riportante il nominativo dell’accomandatario stesso. La capitalizzazione dei conferimenti
d’opera non è infatti necessaria né per garantire la parità di trattamento tra soci di capitale e soci d’opera, né per tutelare l’interesse dei
creditori sociali alla conservazione dei mezzi propri dell’impresa [nella specie il Registro delle Imprese contestava l’iscrizione di un atto di trasformazione da s.r.l. a s.a.s. ove il socio accomandatario non risultava avere effettuato alcun conferimento per l’ingresso nella società in accomandita].