9 Agosto 2019

Aumento del capitale sociale e liberazione delle azioni mediante compensazione con credito poi venuto meno

Anche successivamente alla iscrizione al libro dei soci della s.r.l., in caso di liberazione delle azioni mediante compensazione di un credito che perda i requisiti di liquidità e certezza, deve ritenersi che gli effetti della liberazione siffatta vengano meno e che, conseguentemente, l’originario obbligo di versamento debba essere altrimenti onorato. [ LEGGI TUTTO ]

2 Agosto 2019

Azione di responsabilità dell’amministratore, presupposti per la liquidazione equitativa del danno

Nell’ ambito dell’azione di responsabilità dell’amministratore l’applicazione della liquidazione equitativa  ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità di quantificare un danno comunque provato nell’ an dall’ attrice; pertanto, il criterio equitativo del risarcimento del danno non può applicarsi qualora l’asserito danneggiato, in riferimento a danni puntualmente quantificabili, lo invochi per colmare la propria lacuna probatoria. [ LEGGI TUTTO ]

31 Luglio 2019

Azione di responsabilità dei creditori sociali e termine di prescrizione

La pretesa risarcitoria dei creditori sociali ex art. 2476 c.c., sesto comma, si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

Tale termine decorre dal momento in cui il danno – vale a dire l’incapienza del patrimonio sociale rispetto alla soddisfazione del credito – è conoscibile dal creditore terzo; la conoscibilità del danno può pertanto coincidere con il deposito nel Registro delle Imprese del bilancio sociale dal quale risulta il valore negativo del patrimonio netto.

24 Luglio 2019

Illegittimità della revoca degli amministratori di società c.d. in house providing in attuazione del meccanismo di spoils system

La revoca dall’incarico di amministratore di società partecipata pubblica attuata in applicazione del meccanismo di spoils system configura una revoca senza giusta causa dalla carica gestoria, con conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi del terzo comma dell’art. 2383 c.c. in riferimento al lucro cessante, ossia al compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca (Cass. 2037/2018).

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24 Luglio 2019

Sulla responsabilità degli amministratori per addebito di spese personali alla società

L’accordo tacito volto a far gravare sulla società gli oneri dei soci è illecito. Si deve infatti ritenere, a prescindere dalla condizione di reciprocità tra i soci, che le spese personali agli stessi riferibili non possano comunque essere poste a carico della società, cui non competono trattandosi di soggetto terzo, del quale24 gli amministratori hanno l’obbligo di preservare il patrimonio sociale.

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.

23 Luglio 2019

Aspetti processuali dell’azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 146 l. f. e la conseguente quantificazione del danno

L’azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. F. compendia in sé le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Dal carattere unitario dell’azione ex art. 146 L. F. discende che il curatore, potendosi avvalere delle agevolazioni probatorie proprie della azioni contrattuali, ha esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombendo per converso sui convenuti l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Il thema probandum, nell’ambito dell’azione in questione, si articola pertanto nell’accertamento di tre elementi: l’inadempimento di uno o più degli obblighi di cui sopra, il danno subito dalla società e il nesso causale, mentre il danno risarcibile sarà quello causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta (dolosa o colposa) dell’agente sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, dunque commisurato in concreto al pregiudizio che la società non avrebbe subito se un determinato comportamento illegittimo, positivo o omissivo, non fosse stato posto in essere.

All’esito di un lungo iter interpretativo giurisprudenziale, il danno oggi non viene più dunque automaticamente identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile agli amministratori. Non è sufficiente, quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità degli amministratori addurre che l’evento dannoso è pari a disavanzo fallimentare, bensì occorre dimostrare non solo la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge ma anche la correlazione tra tali violazioni e il pregiudizio arrecato alla società.  Tali principi giurisprudenziali, con specifico riferimento all’ipotesi del danno da illecita prosecuzione dell’attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, sono stati inoltre recepiti dal legislatore che, approvando il cd codice della crisi e dell’insolvenza, ha modificato in tal senso l’art. 2486 c.c..

23 Luglio 2019

Revoca del decreto di nomina del curatore speciale per sopravvenuta carenza del conflitto di interessi

Nel procedimento cautelare di revoca degli amministratori di S.r.l. di cui all’art. 2476, co. 3 c.c., la sostituzione degli amministratori resistenti deliberata dall’assemblea dei soci nelle more del procedimento fa venir meno il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e, per l’effetto, legittima la revoca del decreto di nomina del curatore speciale.

22 Luglio 2019

Il divieto di patto leonino si applica anche ai patti parasociali se finalizzati a realizzare l’effetto vietato dalla legge

Il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. si applica a tutti i tipi di società ed anche in relazione a quei patti parasociali che comportino l’esclusione totale e costante di uno o più soci dal rischio d’impresa o dalla partecipazione agli utili. A ben vedere, infatti, nel contemplare la nullità del patto leonino, la disposizione di legge non distingue fra patto inserito nel contratto di società e patto autonomo. Inoltre, sebbene il patto parasociale assuma valenza meramente obbligatoria fra coloro che l’hanno sottoscritto (senza vincolare la società), nondimeno, lo stesso si presenta collegato al contratto di società poiché tendente a realizzare un risultato economico unitario, il che vale a ricondurre il patto formalmente estraneo al contratto di società all’interno dell’operazione societaria ed a sottoporlo alla relativa disciplina. Di conseguenza, il patto parasociale utilizzato dalle parti come strumento elusivo del divieto previsto all’art. 2265 c.c. è nullo allorquando sia finalizzato alla realizzazione dell’effetto vietato dalla legge e non tuteli un interesse meritevole ai sensi dell’art. 1322 c.c.

22 Luglio 2019

Il sindaco di s.r.l. e il suo diritto al compenso

Al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del compenso, il sindaco deve provare la fonte negoziale del suo credito (come il verbale di assemblea di nomina), con il relativo termine di scadenza, nonché il quantum del medesimo (nel caso di specie, ricavabile dallo stesso verbale). [ LEGGI TUTTO ]

19 Luglio 2019

Patto parasociale: gli effetti sulla società delle pattuizioni stipulate in suo favore ai sensi dell’art. 1411 c.c.

Il patto parasociale in forza del quale un socio si impegna verso gli altri a rinunciare al rimborso di un finanziamento soci e a eseguire delle prestazioni a beneficio della società deve essere qualificato nei termini del contratto a favore di terzi ex 1411 c.c. Ne consegue che la società terza beneficiaria, che con la domanda giudiziale manifesti – anche implicitamente – la volontà di volerne profittare, acquista il diritto alle prestazioni stipulate in suo favore.

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