3 Maggio 2023

Il diritto di recesso del socio ex art. 2437, co. 1, lett. g), c.c.

L’eliminazione dallo statuto di una previsione che impone il raggiungimento di un quorum rafforzato per la nomina dell’amministratore delegato e del presidente e l’eliminazione di una che fa riferimento alla parità di genere all’interno del collegio sindacale sono modifiche non riguardanti direttamente i diritti di voto o di partecipazione che legittimano il socio, ai sensi dell’art. 2437, co. 1, lett. g), c.c., ad esercitare il recesso dalla società. Entrambe le modifiche, infatti, migliorano la condizione soggettiva del socio, perché, nel primo caso, si consente più agevolmente di addivenire a una decisione in ordine all’elezione dei componenti cardine dell’organo amministrativo e, nella seconda ipotesi, viene ampliata la libertà di scelta dei componenti.

In tema di recesso dalle società di capitali, la delibera assembleare che muti il quorum per le assemblee straordinarie, riconducendolo a previsione legale, non giustifica il diritto del socio al recesso ex art. 2437, lett. g), c.c., perché l’interesse della società alla conservazione del capitale sociale prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio, che non vede inciso, né direttamente né indirettamente, il suo diritto di partecipazione agli utili ed il suo diritto di voto a causa del mutamento del quorum.

Determina l’annullamento della deliberazione di modifica dello statuto sociale per mancato rispetto dell’art. 2437 ter, co. 5, c.c. la mancata informativa degli amministratori dovuta ai soci che hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle proprie azioni, ma non la mera inerzia degli amministratori, che comporta soltanto la possibilità per il socio di attivare il procedimento di cui al sesto comma dell’articolo.

La delibera assembleare di modifica dello statuto determinata esclusivamente dalla necessità di adeguare lo stesso a un nuovo testo normativo non fa sorgere il diritto di recesso.

L’abuso di maggioranza sussiste di fronte alla consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell’unico fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri azionisti che si concreta, quindi, nell’inosservanza del dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., rendendo annullabile la delibera adottata. Si tratta di deliberazioni formalmente consentite dalla norma, ma invalide per violazione di clausole generali (appunto, i principi di correttezza e buona fede) che, come tali, risultano residuali rispetto a fattispecie tipiche.

L’art. 2449 c.c. riconosce la possibilità che a singoli soci pubblici sia riservato il diritto di nomina di esponenti aziendali, ma non regola invece la diversa fattispecie in cui una clausola statutaria faccia riferimento (non a singoli soci individuati, ma più genericamente) a “soci pubblici”, senza ulteriore determinazione.

18 Aprile 2023

Assemblea di società quotata svolta mediante rappresentante designato e diritto del socio di integrazione dell’o.d.g.

In ordine allo svolgimento dell’assemblea di una società quotata mediante rappresentante designato dalla società, gli azionisti intenzionati a esprimere il proprio voto sono obbligati a conferire delega al rappresentante designato. L’assemblea non si svolge con la partecipazione personale degli azionisti all’assemblea, ma è soltanto il rappresentante designato a partecipare e ad esprimere, per loro conto e sulla base delle istruzioni ricevute, il voto. Per esprimere il voto ogni azionista deve incaricare il rappresentante designato e fornirgli le relative istruzioni mediante apposita delega da conferire entro e non oltre il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (art. 135 undecies TUF).

Tale modalità di svolgimento del procedimento assembleare “a porte chiuse” è incompatibile con l’esercizio in forma ordinaria di taluni diritti partecipativi tipici degli azionisti, tra cui con il diritto individuale del socio avente diritto di voto di presentare direttamente in assemblea ulteriori proposte di deliberazione su argomenti già all’ordine del giorno (art. 126 bis, co. 1, terzo periodo, TUF). L’esercizio di tale diritto deve allora essere configurato in via interpretativa in modo tale da risultare coerente, da un lato, con le scansioni procedurali caratterizzanti la modalità di svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell’art. 106, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e, dall’altro, con il pari diritto di tutti gli altri soci di votare in modo consapevole e informato. A tale riguardo, appare consono sia ai connotati formali dell’interpretazione analogica, sia alle esigenze di effettiva tutela del diritto individuale di proposta e del pari diritto di tutti i soci di votare in modo informato e consapevole, sia alle scansioni procedurali proprie dello svolgimento dell’assemblea a distanza, assumere a riferimento, per individuare la data entro la quale il socio può presentare proposte di delibera su argomenti all’ordine del giorno, la disposizione prevista dall’art. 126 bis, co. 2, TUF, secondo cui delle proposte dei soci di minoranza qualificata deve essere data notizia almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Né, peraltro, la società, nell’indicazione del termine in questione, è vincolata alla suddetta disposizione – applicata solo analogicamente – ben potendo indicare in sede di convocazione una data diversa, purché parimenti idonea a soddisfare adeguatamente le diverse esigenze sopra indicate, nel rispetto del generale principio di buona fede.

Essendo il procedimento ex art. 700 c.p.c. funzionalizzato unicamente a tutelare chi teme il verificarsi di un pregiudizio durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, cioè mediante processo a cognizione piena, esso deve essere escluso allorquando, a tutela di determinati diritti è prevista, almeno in una prima fase, un’apposita procedura di tipo sommario, quale il procedimento ex art. 126 bis, co. 5, TUF. È esclusa la possibilità di un cumulo/alternatività tra i due procedimento in ragione delle loro evidenti difformità strutturali, determinando la duplicazione di procedimenti aventi lo stesso oggetto che si svolgono parallelamente tra le stesse parti innanzi a giudici diversi (monocratico e collegiale) secondo riti diversi, nonché in ragione dell’impraticabilità di tale soluzione che rimette ad un soggetto processuale evidentemente non legittimato – cioè il giudice – di scegliere quale dei due procedimenti dovrebbe in concreto svolgersi a discapito dell’altro e che viola il diritto di difesa della parte resistente che sarebbe ignara delle regole procedurali con cui esso debba essere esercitato.

17 Aprile 2023

Abuso della clausola simul stabunt simul cadent e diritto al risarcimento del danno da parte dell’amministratore non dimissionario

La clausola simul stabund simul cadent – riconosciuta dall’art. 2386, co. 4, c.c. – è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli equilibri interni originariamente voluti e cristallizzati secondo una determinata configurazione nella delibera assembleare di nomina e funge da stimolo alla coesione dell’organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno degli altri amministratori determinano la decadenza dell’intero consiglio e, nel contempo, egli stesso può contribuire a quella decadenza quando in disaccordo con gli altri componenti del consiglio di amministrazione. L’operatività fisiologica della clausola di decadenza non implica l’obbligo di motivare la rinuncia all’incarico.

Il  carattere abusivo o strumentale della vicenda decadenziale si configura ogni qual volta le dimissioni di quell’amministratore o di quegli amministratori capaci di provocare la decadenza di tutto l’organo di gestione siano dettate unicamente o prevalentemente dallo scopo di eliminare amministratori sgraditi, in assenza di giusta causa, quindi eludendo l’obbligo di corresponsione degli emolumenti residui (e in generale di risarcimento del danno) che spetterebbero loro se fossero cessati dalla carica, non per effetto della clausola in discussione, ma per revoca ex art. 2383, co. 3, c.c. nelle s.p.a. ed ex artt. 1723, co. 2, e 1725 c.c. nelle s.r.l.

In caso di abuso di esercizio della clausola simul stabunt simul cadent, agli amministratori non dimissionari decaduti  deve quindi essere riconosciuto comunque il diritto al risarcimento del danno quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l’effetto decadenziale sono state date abusivamente (cioè per scopi diversi da quelli per i quali è riconosciuto il diritto a rinunciare alla carica) o strumentalmente (cioè per eludere l’obbligo risarcitorio connesso alla revoca senza giusta causa). Pertanto, se le facoltà di cui alla clausola in discussione sono esercitate correttamente, allora tale esercizio non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto, il quale accettando l’iniziale conferimento dell’incarico aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali ed i relativi poteri.

L’onere della prova in ordine alla abusività della condotta altrui ricade sull’amministratore decaduto, al quale non basterà dimostrare l’assenza di propri comportamenti negligenti o comunque l’assenza di situazioni integranti giusta causa di revoca, dovendo invece fornire la prova della esclusiva finalizzazione della clausola alla sua estromissione dal collegio degli amministratori per il conseguimento di interessi extrasociali o di un gruppo della compagine sociale e quindi l’ottenimento in via indiretta del risultato di revocarlo in assenza di giusta causa.

La revoca anticipata senza giusta causa dell’amministratore dalla carica, mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi (ma anche ciò va delimitato, dovendosi pur sempre applicare le regole di cui agli artt. 1223-1227 c.c.), non necessariamente produce tuttavia altro tipo di danno, neppure alla reputazione. Nel caso di revoca dell’incarico di amministratore, il danno consiste nel lucro cessante, cioè nel compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio, se non fosse intervenuta la revoca, in riferimento a questa voce di danno non sussistendo inoltre ragione di ricorrere alla liquidazione equitativa. L’amministratore potrebbe, bensì, ottenere la liquidazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli consistenti nel lucro cessante, ma di tali danni deve offrire puntuale allegazione e prova.

Nel caso di revoca senza giusta causa il giudice deve effettuare una valutazione prognostica idonea a considerare il tempo necessario per l’amministratore revocato di trovare una occupazione nello stesso o in altro settore operativo, escludendo ogni automatismo e negando la applicabilità della disciplina prevista nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

13 Aprile 2023

Differenze tra nullità e annullabilità della delibera; legittimazione all’azione di annullamento

Secondo la disciplina prevista dall’art. 2377 c.c. in tema di annullabilità delle delibere assembleari, la legittimazione all’impugnazione compete al socio assente o dissenziente, precisando la norma che lo stesso socio può proporre l’impugnazione ove sia titolare di almeno il 5 % del capitale sociale, posto che diversamente il socio, pur dissenziente, non legittimato a proporre l’impugnativa, ha diritto unicamente al risarcimento del danno a lui cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La titolarità di un numero minimo di azioni in capo all’impugnante è qualificata dal legislatore come condizione di legittimazione all’azione demolitoria, presupposto stesso del diritto del socio ad ottenere l’annullamento della delibera viziata, cosicché il difetto di detta condizione di legittimazione non introduce questione che possa qualificarsi come eccezione in senso proprio e stretto e, quindi, esaminabile unicamente ove il difetto sia stato eccepito in giudizio tempestivamente dalla società convenuta. In realtà, potendo la questione del difetto di legittimazione attiva essere rilevata anche d’ufficio, la mancanza di titolarità minima di azioni in capo al socio impugnante deve essere qualificata come mera difesa, di modo che non può reputarsi fondata l’eccezione di tardività di essa.

Rispetto alle ordinarie norme di diritto civile comune, ove la nullità negoziale si configura come invalidità virtuale, comprendendosi in detta sanzione anche il difetto di forma ad substantiam dell’atto, e l’annullabilità è predicabile solo per i vizi previsti specificamente dal legislatore, la disciplina dell’invalidità delle delibere societarie, come individuata dagli artt. 2377 e 2379 c.c., opera un capovolgimento di prospettiva, posto che le cause di nullità sono definibili come tipiche, ovvero predicabili unicamente nei casi previsti dal menzionato art. 2379 c.c., mentre, in tutte le altre ipotesi in cui la delibera assembleare sia contraria alla legge o allo statuto, la decisione dei soci risulterà meramente annullabile. Peraltro, è individuabile come vizio della deliberazione anche la più radicale inesistenza, categoria di elaborazione giurisprudenziale che può essere affermata in tutte le ipotesi in cui la carenza viziante sia tale da comportare in fatto che neppure possa essere ravvisabile una deliberazione assembleare.

Posta la regola della tassatività delle nullità delle delibere assembleari, con inversione prospettica rispetto alle ordinarie nullità negoziali, la violazione della norma di legge, secondo cui le delibere delle assemblee straordinarie debbano essere adottate in forma notarile ex art. 2375, co. 2, c.c., deve necessariamente rientrare tra le ipotesi di violazione sancite dall’art. 2377 c.c. in termini di annullabilità, non potendosi importare nel sistema societario le fattispecie di nullità proprie del diritto comune in riferimento ai requisiti di forma pubblica ad substantiam degli atti negoziali. In effetti, il sistema delineato dal legislatore in tema di invalidità delle delibere dell’assemblea dei soci è improntato alla tutela del valore della stabilità delle delibere medesime, circostanza che spiega, tra l’altro, il motivo per il quale l’annullabilità ricomprenda un novero di vizi esteso rispetto ai casi tassativi di nullità, con l’inversione dei principi diversamente previsti nel diritto comune.

11 Aprile 2023

Esclusione del socio di s.r.l. e presupposti per la sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare

Pur nella indubbia ampiezza del rinvio operato all’autonomia privata, l’art. 2473 bis c.c. pone un duplice limite all’esercizio del potere di autoregolamentazione sociale in materia: l’indicazione specifica delle ipotesi di esclusione e la qualificabilità delle stesse in termini di gravità e di giustezza causale. Il primo limite vieta ai soci di prevedere l’adozione di clausole generiche ed indeterminate, imponendo di ancorare l’esclusione ad un parametro oggettivo preventivamente determinato. Il secondo funge da limite interno e deve essere inteso nel senso che l’esclusione debba trovare fondamento nella violazione di un interesse sociale meritevole di tutela. È proprio infatti la previsione della sussistenza di una giusta causa che mira ad escludere in radice ipotesi di abuso del diritto, impedendo che la decisione possa di volta in volta essere riempita con una valutazione eccessivamente discrezionale da parte della maggioranza, tutelando l’interesse del singolo socio di non essere vittima di abusi preconfezionati in clausole statutarie. È necessario, dunque, che la clausola di esclusione sia espressamente indicata come tale dai soci nell’atto costitutivo o nello statuto, che sia dotata del carattere della specificità e che consista in una regola organizzativa suscettibile di applicazione nei confronti di tutti i soci, senza, peraltro, potersi riferire individualmente ad un socio specificamente determinato.

Possono costituire giusta causa di esclusione, purché individuate in modo specifico e debitamente circoscritte, ipotesi attinenti: ad eventi che colpiscano direttamente la sfera soggettiva del singolo socio (incapacità sopravvenuta, condanna penale), ad eventi che incidano sul rapporto sociale sotto il profilo dell’inadempimento, anche non imputabile, degli obblighi contrattuali di gravità tale, comunque, da costituire un pregiudizio per l’efficiente svolgimento dell’attività sociale nonché la violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza che discendono dalla natura fiduciaria, comunque caratteristica, del rapporto sociale.

L’art. 2378 c.c., nel disciplinare il procedimento cautelare volto ad ottenere la sospensione della delibera assembleare, prescrive, ai commi 3 e 4, che il ricorso debba essere depositato contestualmente al deposito della citazione introduttiva del merito e che il procedimento cautelare debba essere assegnato al medesimo giudice designato per la trattazione della fase di merito. La ratio sottesa alla disposizione citata è quella di evitare gli effetti distorsivi di una eventuale azione di sospensione della delibera sociale disgiunta dall’azione di annullamento (o nullità) della stessa. Tale scelta risponde alla logica di certezza dei rapporti giuridici e, prima ancora, della stabilità degli effetti delle decisioni assunte, che permeano l’intera disciplina del diritto societario, in funzione delle esigenze di certezza e stabilità dei traffici economici. Il principio di contestualità e la previsione di un unico giudice designato vanno, quindi, letti in questa chiave: i due accertamenti, cautelare e di merito, devono coesistere, rimanendo inammissibile un giudizio cautelare tipico autonomo.

La disposizione ex art. 2378, co. 3, c.c., applicabile anche alle deliberazioni di assemblea di s.r.l. per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2479 ter, co. 4, c.c. e, benché non espressamente richiamata dall’art. 2379, co. 4, c.c., alle delibere nulle, mira ad evitare che il ricorrente possa ricevere pregiudizio nelle more del processo volto all’invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c.

Avendo natura cautelare, l’accoglimento dell’istanza di sospensione, presuppone, ai sensi e per effetto dell’art. 669 quaterdecies c.p.c., che sussistano i presupposti del fumus boni iuris, sebbene la norma non vi faccia espresso riferimento, e del periculum in mora, sia pure con le peculiarità previste dall’art. 2378, co. 4, c.c. sul giudizio comparativo ivi delineato. Invero, l’accertamento del periculum, ai sensi della citata disposizione, richiede che il pregiudizio, che in termini di irreparabilità della lesione potrebbe subire il ricorrente dalla permanente efficacia (o esecuzione) della deliberazione impugnata, non debba essere visto a sé stante ed in via esclusiva, ma debba essere valutato in concreto comparandolo con quello che viceversa potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale decisione. Quanto al fumus, invece, esso va inteso quale probabile esistenza, sulla base di una cognizione sommaria, di un vizio invalidante che comporterebbe l’annullabilità ovvero la nullità della decisione medesima.

7 Aprile 2023

Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.

Tra i doveri di diligente gestione e conservazione del patrimonio sociale posti in capo agli amministratori a tutela della società, dei creditori e dei terzi rientra altresì il dovere di assolvere al pagamento degli obblighi fiscali e di gestione delle risorse finanziarie, in specie al fine di garantire la regolarità dei versamenti e non esporre l’ente a relative sanzioni, spese, interessi e aggi.

In tema di transazione pro quota intervenuta tra il creditore e uno o più dei debitori in solido, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento in capo al creditore, il residuo debito gravante sugli altri debitori solidalmente obbligati si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dai condebitori transigenti soltanto laddove costoro abbiano versato una somma pari o superiore alla loro quota ideale di debito. Qualora, per converso, i condebitori transigenti abbiamo pagato una somma inferiore alla quota loro facente idealmente capo, il debito residuo deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto.

Per poter affermare l’esistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento dannoso, occorre che l’attore offra la prova del fatto che, laddove la condotta doverosa fosse stata posta in essere, l’evento dannoso non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato con minore intensità lesiva.

La durata dell’incarico dell’amministratore e la maturazione del diritto al compenso

Ai sensi dell’art. 2383, co. 2, c.c., gli amministratori non scadono l’ultimo giorno dell’ultimo esercizio, ma alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori vengono nominati dopo l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio per il quale era in carica il precedente organo gestorio e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. L’annualità è il periodo di tempo, di durata variabile, ricompreso tra l’approvazione di un bilancio e l’altro, che non coincide con l’esercizio sociale.

28 Marzo 2023

Mancata percezione degli utili e diminuzione di valore della partecipazione

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché tanto l’art. 2395 c.c. – in materia di S.p.A. –  quanto l’art. 2476, comma 7, c.c. – in materia di S.r.l. – esigono che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato ‘direttamente’ dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.

La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.