21 Giugno 2021

Nullità del brevetto relativo al sistema di controllo di macchine per caffè e il problem-solution approach

In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla (art. 76 co. 1 let. b CPI) non si deve confondere l’ampiezza dell’effetto tecnico fornito da una certa soluzione con il requisito di sufficienza di descrizione, che riguarda il fatto che la soluzione, pur nel suo ampio spettro di effetti, sia replicabile dall’esperto del settore.È inoltre opportuno utilizzare come criterio per interpretare il testo brevettuale e le rivendicazioni di una privativa la figura dell’esperto del ramo, dotato di ordinarie nozioni del settore, il quale valuta il testo brevettuale “as a whole”, ossia con mente desiderosa di apprendere, senza isolare arbitrariamente delle porzioni del testo brevettuale per fornire una interpretazione di tipo prevalentemente semantico.

Nella valutazione del requisito dell’attività inventiva, di cui all’art. 48 c.p.i., è opportuno avvalersi della metodologia della c.d. problem – solution approach, ovvero il criterio ermeneutico indicato e adottato nei protocolli interpretativi dell’EPO e largamente condiviso dalla giurisprudenza che si occupa della materia brevettuale. Il CTU, infatti, dopo essersi premurato di definire le competenze dell’esperto del ramo a cui ascrivere la valutazione dell’attività inventiva, deve individuare la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l’invenzione oggetto di causa, e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, svolgendo, infine, l’analisi di ovvietà ex ante con il metodo “would – could”, verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell’arte nota fossero tali da indurre o suggerire all’esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.

 

14 Giugno 2021

Rivendicazioni brevettuali in materia di dispositivi medici e compatibilità con la ragionevole durata del processo

Secondo l’art. 79, comma 3 c.p.i.,  in un giudizio di nullità è attribuita al titolare del brevetto la facoltà di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia tale previsione deve necessariamente trovare un contemperamento con le esigenze di celerità che sostanziano la necessità di garantire che il processo si svolga in un tempo ragionevole (art. 111, comma 2 Cost.). Se dunque il deposito di un’istanza di limitazione del brevetto interviene nell’ambito del corso della fase istruttoria, più appropriatamente durante lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, ma anche subito dopo il deposito della relazione del CTU, deve essere doverosamente esaminata; tuttavia tale iniziativa della titolare del brevetto non può essere esercitata in maniera tale da produrre ingiustificabili prolungamenti del processo ad istruttoria già formalmente (o implicitamente) dichiarata chiusa con il rinvio della causa ad udienza di precisazione delle conclusioni.

14 Giugno 2021

Contraffazione per equivalenti di brevetto italiano

In relazione alla contraffazione per equivalenti va considerato che l’art. 52, co. 3 bis, cpi, introdotto dal D.Lgs. n. 131/2010, precisa che per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto si deve tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. In altri termini, è formalizzata una regola di interpretazione dell’ambito di protezione brevettuale in forza della quale un prodotto, anche se formalmente diverso dall’invenzione brevettata, essendo esclusa la contraffazione letterale, può essere comunque equiparato al brevetto e ricondotto nel suo ambito di protezione, mirandosi così a tutelare in modo effettivo i diritti del titolare. Peraltro, con la teorica dell’equivalenza si cerca di evitare che il diritto di esclusiva possa essere eluso o sacrificato mediante la realizzazione di modeste e non significative varianti all’invenzione.

Ai fini del giudizio di equivalenza occorre considerare il conseguimento dello stesso effetto tecnico da parte del trovato asseritamente in contraffazione e l’ovvietà della soluzione innovativa nel trovato in contestazione (ossia della modifica apportata) alla luce delle conoscenze del tecnico medio del settore, di modo che solo una innovazione non ovvia ed anzi originale esclude l’equivalenza, diversamente dalla modifica meramente banale ed ovvia o comunque alla portata dell’esperto del settore. Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. In particolare, affinché ricorra la contraffazione per equivalenti non è sufficiente che il problema tecnico affrontato dal brevetto sia il medesimo ma è necessario che la soluzione proposta al medesimo problema tecnico possa essere qualificata come una variante ovvia rispetto alla soluzione apportata dal brevetto tutelato.

Limiti di applicabilità della cd. “bolar clause” alle ipotesi di produzione e rivendita di principio attivo oggetto di privativa

L’art. 68 c.p.i., introducendo limiti al diritto di esclusiva, è norma di stretta interpretazione che, pur non consentendo, ex art. 14 preleggi, l’interpretazione analogica, ammette, tuttavia, l’interpretazione estensiva [in applicazione di tale principio la Corte d’Appello, aderendo all’orientamento del Giudice di prime cure, ha ritenuto che, come un genericista è libero di compiere attività teorica e pratica in vista dell’ottenimento di una AIC, altrettanto possa fare – pur con i limiti evidenziati in sentenza – un terzo che non intende ottenere una AIC in proprio, ma mettere il principio attivo a disposizione di imprese che abbiano come obiettivo l’ottenimento di una AIC].

La cd. “Bolar clause” di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), c.p.i. non può applicarsi ai meri produttori/rivenditori di principio attivo, ossia a coloro che svolgono attività di sperimentazione e produzione non finalizzata all’ottenimento di un’AIC, ma finalizzata ad ottenere il principio attivo oggetto della privativa ed a porlo in vendita ad altri: in questi casi, infatti, la produzione/offerta del prodotto è obiettivamente slegata dalla finalità di ottenere un’AIC ed il profitto che il produttore ricava dalla vendita dello stesso è la remunerazione di un’attività di studio e produzione, offerta e pubblicizzazione, ovvero di un’attività commerciale del principio brevettato, in difetto di alcuna copertura della scriminante. Tuttavia, proprio la formulazione in senso oggettivo dell’eccezione rende la stessa applicabile anche all’attività di terzi che producono il principio attivo del farmaco brevettato, su richiesta di genericisti non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare sul mercato alla scadenza dell’esclusiva del titolo brevettuale: in tali casi, quindi, l’attività del terzo si coniuga strettamente a quella del genericista che intende ottenere l’AIC ed il profitto che ne ricava costituisce remunerazione del servizio reso, mettendo a disposizione le sue capacità, esperienza e strumenti tecnologici

Il produttore del principio attivo, per fruire dell’eccezione della cd. “Bolar clause” di cui all’art. 68, comma 1, lett. b), c.p.i., deve dimostrare di aver agito su input di un soggetto genericista e di avere adeguatamente regolamentato e presidiato in via negoziale (per esempio, con la previsione di una penale) il fatto che il genericista utilizzerà il principio attivo soltanto per finalità Bolar. In difetto di tali condizioni, appaiono del tutto irrilevanti le quantità del principio attivo realizzate e vendute dal produttore e ciò a maggior ragione considerata l’estrema variabilità dei quantitativi necessari per la fase sperimentativa/registrativa

18 Maggio 2021

Limitazione di brevetto, contraffazione e risarcimento del danno

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

Effetto retroattivo del brevetto limitato e risarcimento del danno

L’ambito di tutela del brevetto europeo rilasciato per l’Italia deve ritenersi definito dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e ciò a prescindere dalla nullità originaria che poteva investire le rivendicazioni poi modificate.

La parte che ha posto in produzione e commercializzato un prodotto ritenuto in contraffazione di un brevetto poi limitato non può invocare una buona fede assoluta in ragione del fatto che la modifica non può implicare un’estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda originaria. Tuttavia, nel caso di pronunce giudiziali intervenute con andamento alternante rispetto al brevetto poi limitato, è esclusa in radice la configurabilità della resistenza temeraria

La condanna generica al risarcimento non è impedita dalla mancata illustrazione dei concreti pregiudizi in capo alla parte e della loro quantificazione una volta che siano accertati la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto contraffatto, essendo certo, senza necessità di alcuna prova specifica, che l’attività contraffattoria abbia generato un danno economicamente valutabile.

In mancanza di attualità della contraffazione, per intervenuta sospensione della commercializzazione del prodotto, e della tutela, per naturale scadenza della validità della privativa, non sussistono i presupposti per la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 130 CPI, pubblicazione che assolve ad una funzione informativa dei consumatori, evitando che possano cadere in errore, e ad una funzione riparatoria, in via preventiva, impedendo ulteriori effetti dannosi dell’illecito nel futuro. Né sussistono i presupposti per la pubblicazione ai sensi dell’art. 166 l. 633/41, misura necessaria per la tutela degli interessi commerciali offesi dalla violazione della protezione, laddove tale violazione sia stata temporalmente circoscritta e limitata.

13 Aprile 2021

Il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento negativo della contraffazione della frazione estera di un brevetto europeo

In base della Convenzione sul Brevetto Europeo del 05/10/1973, il brevetto europeo non è costituito da un unico titolo, bensì da un fascio di frazioni nazionali le quali sono soggette alla legge e alla giurisdizione dei singoli Stati designati dal richiedente. Per quanto concerne le sue frazioni estere, tale ricostruzione esclude in radice la possibilità del verificarsi in Italia dell’illecito civile di cui all’art. 7 n. 2 Reg. Ue 1215/2012, il quale presuppone la violazione di un titolo che, per sua stessa natura, risulta integralmente privo di effetti nel nostro paese. Questo sistema normativo di diritto sostanziale e tutela giurisdizionale a matrice nazionale potrà essere superato solo con la futura entrata in vigore del Reg. Ue 1257/2012, che contempla invece un titolo brevettuale unitario, protetto da un sistema di tutela giurisdizionale comune.

7 Aprile 2021

Non costituisce contributory infringment ex art. 66 c.p.i. il concorso paritario ed originario nella realizzazione del macchinario in asserita contraffazione

L’art. 66, comma 2 bis, del c.p.i., punisce chi fornisce ad un terzo non autorizzato i mezzi per realizzare l’invenzione brevettata nella consapevolezza di tale uso illecito dei suddetti mezzi: tale norma, quindi, pare colpire l’attività di chi, nell’esercizio della sua ordinaria attività imprenditoriale, fornisca una componente del prodotto finale al realizzatore – appunto – del suddetto prodotto finale, ipotesi tuttavia insussistente nella fattispecie ove vi sono due soggetti che si pongono sin dall’inizio sullo stesso piano della catena produttiva finalizzata a realizzare il prodotto finale, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze professionali, ed insieme lo hanno commercializzato presentandosi come partecipi di un progetto commerciale comune.