21 Maggio 2022

Esclusione del socio di s.r.l. e determinazione del valore della quota: l’erroneità della valutazione dell’esperto

La legittimità dell’esclusione del socio non incide sulla valutazione dell’esistenza di un accordo in ordine alla liquidazione della sua quota. Invero: (i) l’interesse dei soci rinuncianti all’impugnazione della delibera di esclusione di contestare il quantum della liquidazione della loro quota come operato in sede assembleare sorge solo dopo e per effetto della rinuncia stessa; (ii) quale che sia la sede in cui la società determina il valore di liquidazione della quota del socio escluso, essa non potrà mai vincolare il socio stesso, che si pone come controparte contrattuale rispetto alla società, trovando applicazione anche in questo caso il principio secondo cui il disposto dell’art. 2377, co. 1, c.c. non vige con riferimento a diritti soggettivi che attengono esclusivamente alla sfera patrimoniale dei soci uti singuli e rispetto ai quali la società si pone come controparte contrattuale (come, ad esempio, per il regime di rimborso dei finanziamenti dei soci); (iii) la materia della liquidazione della quota del socio escluso (o receduto) non è, per sua natura, materia di competenza assembleare, proprio perché mai una delibera resa in proposito potrebbe vincolare il socio escluso (o receduto) dissenziente. Ciò trova conferma nella previsione di cui all’art. 2437, co. 2, c.c. che – sebbene in materia di recesso di socio di s.p.a. – stabilisce che la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ex latere societatis è rimesso agli amministratori e non all’assemblea dei soci; comunque, nelle s.r.l., lungi dall’essere stabilita una competenza dell’assemblea soci, la determinazione del valore di liquidazione della quota è rimessa espressamente ex art. 2473, co. 3, c.c. ad un accordo tra la società e il socio, che non può rinvenirsi in una delibera sociale assunta con il dissenso dei soci interessati; (iv) infine, la contestazione dell’esclusione segue all’evidenza un percorso d’impugnativa completamente diverso da quello previsto dall’art. 2473, co. 3, c.c. per caso di disaccordo in ordine al valore della quota sociale e per la sua quantificazione.

La natura manifesta dell’errore di cui all’art. 1349 c.c. corrisponde ad una notevole sperequazione tra le valutazioni rilevanti ed è oggetto di un accertamento rimesso al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato. Tuttavia, tale accertamento segue criteri differenti a seconda che la norma trovi applicazione nel suo ambito naturale, ossia la determinazione dell’oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall’art. 2473 c.c. Invero, se in materia contrattuale l’arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell’equità mercantile, nel caso di cui all’art. 2473, co. 3, c.c., l’erroneità o meno della valutazione dell’esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell’accertamento del carattere manifesto o meno dell’errore che dovrà risultare evidente rispetto alle conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze. Ne deriva che quando si ricorre all’art. 1349 c.c., per verificare la correttezza della valutazione compiuta dall’esperto nella determinazione del valore delle quote sociali, deve tenersi conto della diversità dei criteri che attengono a tale operazione – cioè le regole tecniche di valutazione aziendale volte alla individuazione del valore di mercato – rispetto a quelli di cui può servirsi l’arbitratore nella determinazione dell’oggetto del contratto. Salvo che si rilevi una trascurabile differenza nei risultati delle diverse analisi, la natura manifesta dell’errore sussiste ogniqualvolta esso emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico-scientifici che governano la materia oggetto di valutazione dell’esperto, mentre, per converso, si affievolisce grandemente la rilevanza del requisito della differenza ultra dimidium.

21 Maggio 2022

E’ presumibile che il socio detenuto presso una casa circondariale non abbia conoscenza dell’avvenuta notifica dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci effettuata presso il suo domicilio

La deliberazione dell’assemblea dei soci assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell’art. 2479 ter, c. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese “in assenza assoluta di informazioni” non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo. Alla situazione di omessa convocazione dell’assemblea è equiparabile la mancata ricezione da parte del socio del relativo avviso in tempo utile per poter partecipare all’assemblea e, pertanto, ancorché sia stato correttamente avviato l’iter del procedimento deliberativo previsto dalla legge mediante la spedizione dell’avviso, la comprovata ignoranza da parte del socio della convocazione, determina la nullità della deliberazione.

E’ presumibile che il socio detenuto presso una casa circondariale non abbia avuto conoscenza della spedizione, ritualmente effettuata, dell’avviso di convocazione dell’assemblea al suo domicilio, in quanto la detenzione in carcere rappresenta indubbiamente un impedimento ostativo alla ricezione dell’avviso di convocazione all’assemblea a lui non imputabile tale da giustificare la declaratoria di nullità delle deliberazioni impugnate.

20 Maggio 2022

Il diritto di ispezione ex art. 2476 c.c.: ampiezza e limiti, anche processuali

Il diritto di ispezione contabile ex art. 2476 c.c. è esercitabile dal socio non amministratore, sotto il profilo temporale, fino a quando venga rivestita la qualità di socio della società. Tale diritto può sempre essere esercitato, nel rispetto dei limiti del principio di buona fede e correttezza, anche solo al fine di valutare l’esercizio del diritto di recesso e, più in generale, per l’esercizio di verifica del regolare svolgimento dell’attività gestoria.

Sotto il profilo processuale, l’eventuale previsione statuaria di una procedura di conciliazione, così come di clausola compromissoria, non osta alla richiesta e alla relativa assunzione di un provvedimento cautelare da parte del giudice ordinario.

20 Maggio 2022

Avviso di convocazione dell’assemblea nelle s.r.l.

Anche nelle s.r.l. l’indicazione della data dell’assemblea, così come prevista per le s.p.a. dall’art. 2379, co.3, c.c., quale disposizione applicabile in via estensiva alle s.r.l., costituisce presupposto minimo ed indefettibile del contenuto dell’avviso di convocazione.

18 Maggio 2022

Responsabilità dell’amministratore di fatto per i danni cagionati alla società fallita

L’azione di responsabilità dei creditori si propone di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione; essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c.

A rivestire la qualità di amministratore di fatto può essere anche un terzo totalmente estraneo alla società e alla sua compagine, poiché a rilevare è la prova che vi sia, per facta concludentia, l’intromissione nella direzione dell’impresa sociale, con istruzioni agli amministratori ufficiali e condizionamento delle scelte operative e gestionali, nonostante l’assenza di un’investitura formale quale amministratore da parte dell’assemblea dei soci. L’estensione della qualifica soggettiva di amministratore presuppone l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e la “significatività e continuità” non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. L’accertamento deve tenere conto di una serie di indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, fosse sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale.

18 Maggio 2022

Inammissibilità di querela di falso di delibera assembleare

Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un’eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l’autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. Rispetto a una querela di falso in relazione al contenuto di una delibera assembleare legittimata passiva è dunque solo la società e non il presidente dell’assemblea il cui verbale è oggetto di contestazione.

E’ inammissibile la querela di falso di un verbale di delibera assembleare non rogato da un notaio, non avendo lo stesso alcuna capacità di fare fede privilegiata della veridicità dei fatti che ivi si afferma essere avvenuti (quale, nella specie, la avvenuta deliberazione della distribuzione degli utili). La querela di falso della scrittura privata è infatti esperibile nel caso di falsità materiale, per spezzare il collegamento , quanto alla provenienza, fra dichiarazione e sottoscrizione , ma non nel caso di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, dato che quest’ultimo aspetto può essere smentito mediante i normali mezzi di prova.

Deve ritenersi mancante, e quindi nulla, la delibera assembleare per cui non si sia avuto, in realtà, né svolgimento di dibattito né espressioni di voto da parte di tutti.

18 Maggio 2022

La responsabilità degli amministratori privi di deleghe

La posizione di garanzia e l’obbligo di intervento dell’amministratore non delegato che deve “agire informato” postulano la necessaria conoscibilità degli eventi che abbiano una portata pregiudizievole per la società. La responsabilità degli amministratori non operativi potrà essere ravvisata solo nel caso in cui sia configurabile una violazione dell’obbligo di valutazione del generale andamento della gestione, per essersi gli stessi astenuti dal controllare le operazioni compiute dai delegati di cui erano a conoscenza sulla base delle informazioni loro richieste o fornite.

La qualifica di amministratore delegante non consente l’assunzione di un atteggiamento meramente passivo che si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. Il diritto di matrice individuale di cui al comma sesto dell’art. 2381 c.c. consente a ciascun consigliere di poter svolgere le proprie funzioni in modo consapevole, è direttamente correlato al dovere degli amministratori delegati di rendere in sede consiliare le informazioni richieste, e si configura come “dovere” ogniqualvolta la sua attivazione sia strumentale all’adempimento dell’obbligo di agire in modo informato, obbligo dal cui inadempimento può, inoltre, scaturire un’autonoma e specifica responsabilità.

Ne consegue, con riferimento al ruolo gestorio degli amministratori non operativi, che l’atteggiamento dismissivo e di sostanziale disinteresse alla gestione societaria non può essere addotto a causa esonerativa della responsabilità, ma va censurato come condotta inerte colpevole, di chi si sottrae agli obblighi incombenti per la carica rivestita, primo fra tutti quello di “agire informati”.

17 Maggio 2022

Esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali

E’ valido il contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto quote di S.r.l. di un terzo. Tuttavia, esso non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. ma rimane assoggettato all’ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento dell’obbligazione assunta dal promittente venditore.

16 Maggio 2022

Azione di responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e onere della prova

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l’amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all’amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità.

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.