13 Luglio 2023

Nullità del contratto di cessione di quote per circonvenzione di incapace

In caso di c.d. reato in contratto, potrà propendersi per la nullità ovvero l’annullabilità del contratto concluso a seconda degli interessi protetti. Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.

La nozione di “deficienza psichica” utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui; integra, pertanto, il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione.

Per ritenere sussistente il delitto di circonvenzione di persona ritenuta incapace al momento in cui ha partecipato alla stipula di un contratto a prestazioni corrispettive, occorre sia provato l’elemento della induzione; prova che tuttavia può essere raggiunta in forma indiretta, sulla base di elementi indiziari e di carattere logico, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante al contraente debole ovvero, tramite questi, a terzi e di ogni altro accadimento connesso alla vicenda giuridica sostanziale.

12 Luglio 2023

Atti posti in essere in esecuzione della delibera di aumento di capitale annullabile

Il rapporto tra gli artt. 2379 e 2379 ter c.c. è di genere a specie, nel senso che alla regola generale enunciata dall’art. 2379 c.c., l’art. 2379 ter c.c. deroga, introducendo il ben più ridotto termine per l’esercizio dell’azione, ove si tratti della specifica deliberazione di aumento di capitale (oltre che delle altre due tipologie di delibere richiamate nel primo comma e della regolamentazione ulteriormente specifica per le deliberazioni di aumento di capitale delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). La ratio della norma è pertanto nel senso di fissare i limiti temporali di proponibilità dell’impugnazione delle delibere indicate, per rispondere all’esigenza di stabilizzazione degli effetti delle stesse.

Se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimante eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell’aumento è a sua volta legittimo (come legittime sono le successive deliberazioni assunte con la nuova maggioranza, in quanto, di effetto “a catena” sulla legittimità delle delibere in sequenza non può parlarsi). In questo ambito, la tempestiva impugnazione da parte del socio danneggiato dalla delibera di aumento di capitale asseritamente illegittima e, soprattutto, la sua tempestiva sospensione – che paralizzerebbe, altresì, l’efficacia del nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale – eviterebbe il prodursi del danno patrimoniale derivante dalla svalutazione della propria partecipazione, interrompendosi, in tal modo, il nesso di causalità tra l’allegato fatto lesivo e il pregiudizio consequenziale.

11 Luglio 2023

Responsabilità degli amministratori e sindacabilità di merito delle scelte gestorie

In tema di responsabilità degli amministratori di società, sussiste un generale principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione che trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi in una prospettiva ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario.

11 Luglio 2023

Sulla revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata

In difetto di specifiche disposizioni normative o statutarie di segno contrario, la disciplina dettata in materia dall’art. 2383 c.c. con riferimento alle s.p.a. – che consente la revoca c.d. ad nutum dell’amministratore, al quale spetta soltanto il diritto al risarcimento del danno nel caso di sua destituzione senza una giusta causa – è applicabile in via analogica, stante l’eadem ratio, anche agli amministratori di società a responsabilità limitata.

La revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall’assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale “species” a sé stante al “genus” del mandato, l’amministratore revocato “ante tempus” senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall’art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.

E’ onere per la società di indicare già nella delibera, in modo specifico, i fatti ed i motivi integranti, a suo dire, la giusta causa di revoca. Deve, in generale, trattarsi di fatti integranti un grave inadempimento degli obblighi gestori o che, in ogni caso, hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra società e suo amministratore. Sarà pure onere per la società di provare l’esistenza e l’incidenza/gravità dei fatti addebitati in delibera a fronte delle contestazioni svolte dall’amministratore che si reputi revocato senza giusta causa e che, per tale ragione, chiede il dovuto ristoro.

La giusta causa per la revoca dell’amministratore, prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall’incarico, ma anche in fatti che minino il “pactum ficuciae”, elidendo l’affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell’amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell’amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell’amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza.

11 Luglio 2023

Finanziamento soci e lettera di patronage

Ai fini della qualificazione dei versamenti effettuati dal socio a favore della società occorre avere riguardo all’esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

In mancanza di una chiara manifestazione di volontà, occorre avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.

La scrittura privata contenente l’impegno diretto e immediato del socio a erogare somme a titolo di finanziamento soci a favore della società dal medesimo partecipata costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., di cui la società può giovarsi. Detta scrittura non può essere qualificata alla stregua di una mera lettera di patronage “forte”, differenziandosi per la circostanza giusta la quale quest’ultima contiene normalmente l’assunzione di una garanzia atipica nei confronti di una banca al fine di ottenere un finanziamento, per esempio attraverso l’impegno a mantenere la propria partecipazione della società debitrice. Nemmeno può essere qualificata quale lettera di patronage l’ipotesi in cui il patrocinante assuma un’espressa obbligazione di finanziare la società della somma corrispondente a quanto la società medesima deve restituire alla banca in quel momento storico.

10 Luglio 2023

Responsabilità dell’amministratore per pagamenti preferenziali: il danno da maggior falcidia

La dedotta mala gestio dell’amministratore non può coincidere con il deliberato assembleare dallo stesso espresso quale socio, per il solo fatto che nella stessa persona si sommano la qualità di socio e quella di amministratore unico, perché la delibera dell’assemblea è espressione della volontà del socio e non dell’amministratore; specularmente, l’erogazione dei compensi cui abbia dato corso l’amministratore in proprio favore non delinea un conflitto di interessi ex art. 2475 ter c.c. per il sol fatto che la medesima persona riveste la duplice posizione di socio e amministratore quando il versamento erogato sia conforme al precedente deliberato assembleare. Più in generale, non si delinea atto di mala gestio da parte dell’amministratore unico che si sia liquidato somme a titolo di compensi in conformità alle delibere assembleari, a meno che all’atto della erogazione non risultasse evidente lo stato di dissesto in cui versava la società, con conseguente violazione della par condicio creditorum.

La mancata convocazione dell’assemblea ex art. 2482 ter c.c. non è di per sé sufficiente a configurare un’ipotesi di responsabilità gestoria in capo all’amministratore. Il curatore che intende far valere la responsabilità dell’ex-amministratore deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale sociale, sono state intraprese iniziative imprenditoriale connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

Posto che è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il curatore fallimentare è pienamente legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società, anche per i pagamenti eseguiti in violazione della par condicio creditorum e, dunque, il pagamento preferenziale è di per sé sufficiente a legittimare il curatore all’azione di risarcimento, nondimeno è onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura, chirografaria o privilegiata, del credito soddisfatto e l’esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti, invece, insoddisfatti.

Il danno da pagamento preferenziale è individuabile quale danno da “maggior falcidia” dei crediti insinuati nel passivo fallimentare, danno pari alla differenza tra, da una parte, quanto i creditori avrebbero percepito dal riparto fallimentare se il pagamento non fosse stato effettuato e il creditore preferito si fosse insinuato al passivo fallimentare e, dall’altra, quanto hanno effettivamente percepito. Il calcolo di tale danno suppone l’allegazione e la prova di: (i) il passivo fallimentare; (ii) l’attivo fallimentare; (iii) il riparto effettuato; (iv) il riparto che sarebbe stato effettuato se il pagamento preferenziale non fosse avvenuto e il creditore preferito si fosse invece insinuato al passivo.

4 Luglio 2023

I finanziamenti dei soci

L’art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così da includervi senz’altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l’effettuazione del finanziamento e purché si tratti di un atto o di un comportamento volontario del socio.

Poiché l’applicazione della regola di cui al primo comma dell’art. 2467 c.c. è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale postulate dal secondo comma della norma e, viceversa, non si estende ai finanziamenti dei soci concessi in condizioni fisiologiche, non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società, la parte che ha interesse a far valere la postergazione è gravata dell’onere di provare che il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

La regola della postergazione del finanziamento-soci di cui all’art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purché vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l’anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori.

La postergazione del credito vantato dal socio nei confronti della società ex art. 2467 c.c. costituisce una specifica eccezione in senso stretto che la società convenuta è onerata di opporre e provare, dimostrando non solo l’esistenza di “un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” e quindi di “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” al momento in cui il socio effettuò il finanziamento, ma altresì la persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio abbia chiesto il rimborso del finanziamento.

4 Luglio 2023

L’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l.

L’azione esercitata dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. costituisce la medesima azione di cui è titolare la società e, precisamente, l’azione volta a far valere la responsabilità degli amministratori nei confronti dell’ente: la legge si limita, in questa prospettiva, a delineare una legittimazione concorrente e disgiuntiva spettante, per un verso, alla società e, per l’altro, al singolo socio, il quale esercita l’azione sociale sulla base di una sostituzione processuale eccezionalmente ammessa dalla legge.