15 Febbraio 2024

Principio di veridicità del bilancio e redazione dell’ordine del giorno

L’illegittima appostazione a bilancio di un fondo rischi generico non verificabile nella sua genesi, rilevazione e stima si traduce in un grave difetto di chiarezza del bilancio che ne determina la nullità.

L’appostazione di un credito verso l’erario di consistenza diversa da quella dichiarata all’agenzia delle entrate, rende nullo il bilancio per la violazione del principio di veridicità e chiarezza.

L’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.

3 Ottobre 2023

Il nesso di causalità tra informazione al mercato e danno da investimento

Non è configurabile un danno da investimento quando l’emittente abbia fornito tutte le informazioni ad esso relative, seppure ad alta tecnicità, e queste fossero complete e idonee a consentire al singolo investitore di orientare le proprie decisioni di investimento rispetto al rischio dell’operazione. Restano dunque a carico del piccolo investitore i rischi connessi ad operazioni rispetto alle quali l’emittente il titolo ha reso le necessarie informazioni, seppure connotate da alta tecnicità: l’eventuale tutela si colloca invero in un altro segmento contrattuale, ossia rispetto all’intermediario sul quale necessariamente deve appoggiarsi.

Sussiste una presunzione di nesso di causalità tra la scelta di investimento/disinvestimento e l’informazione data al pubblico dall’emittente; la presunzione è suscettibile però di prova contraria se si dimostra e risulta dagli atti del processo, anche alla luce delle condotte tenute dall’investitore successivamente al disvelamento della informazione decettiva, l’irrilevanza delle informazioni date al mercato in rapporto alla scelta concreta dell’investitore specifico. Pertanto, se in virtù di convinzioni autonome gli investitori – anche dopo il disvelamento del vero – hanno inteso non dismettere i precedenti investimenti e, anzi, hanno continuato ad acquistare azioni anche a distanza temporale sensibile dall’acquisizione delle corrette informazioni, non può sussistere un nesso di causalità con l’eventuale successiva perdita, in quanto la perdita lamentata non può essere causalmente derivata dalle carenze informative denunciate.

2 Ottobre 2023

Nullità della delibera di approvazione del bilancio

Nella valutazione circa la correttezza del bilancio, sulla forma deve prevalere la sostanza, in virtù del principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma espresso dagli artt. 2423 e 2423 bis c.c. e funzionale alla compiuta realizzazione della finalità delle informazioni di bilancio destinate a rappresentare in modo veritiero e corretto ai soci e ai terzi la situazione della società.

Le differenze tra i criteri di redazione del bilancio nazionali e quelli internazionali IAS, nonché tra i relativi principi contabili, può condurre a rappresentazioni del capitale e del reddito non del tutto coincidenti. Da un lato, si ha, infatti, un approccio ispirato fondamentalmente a principi di prudenza tendente ad evidenziare il reddito distribuibile ed il patrimonio inteso come somma di risorse di proprietà dell’impresa; dall’altro, si ha più riguardo alla valutazione della performance, strumentale ad analisi di tipo economico che conduce ad una nozione di reddito potenziale e di patrimonio inteso come sistema di risorse controllate dall’impresa.

12 Luglio 2023

Il bilancio può essere vero e corretto solo se redatto nell’osservanza delle disposizioni codicistiche

Ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l’oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, l’area dell’indisponibilità è più ristretta di quella degli interessi genericamente superindividuali e, pertanto, la natura sociale o collettiva dell’interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l’interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà collettiva espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell’interesse comune dei partecipanti. Perché l’interesse possa essere qualificato come indisponibile è necessario che la sua protezione sia assicurata mediante la predisposizione di norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla.

La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non chiaro, non veritiero o non corretto (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio, costituenti espressione dei medesimi precetti) è da ritenersi nulla per illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. In altri termini, un bilancio redatto in violazione dell’art. 2423, co. 2, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce, quindi, l’oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato; invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi nei quali dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione.

Con il principio della chiarezza si è voluto perseguire l’obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un’adeguata e intellegibile informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui fattori positivi e negativi del reddito; per tale ragione si è ritenuto di imporre l’indicazione analitica delle poste e degli elementi che, complessivamente considerati, conducono ad enucleare il valore globale del patrimonio sociale e del risultato economico del periodo. Con i principi della verità e della correttezza il legislatore ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, quanto della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell’esercizio. In particolare, il principio di verità attiene sia al contenuto del bilancio, che alla valutazione degli elementi patrimoniali che in esso figurano. E così, sotto il primo profilo, un bilancio può ritenersi vero se comprende tutti o solo gli elementi che compongono il patrimonio dell’impresa alla data considerata, senza alcuna omissione di attività o passività reali o appostazione di attività e passività fittizie. La veridicità e la correttezza, nei termini innanzi indicati, possono e devono essere assicurate mediante l’esatta osservanza delle norme di dettaglio che indicano le voci rilevanti e le condizioni per la relativa appostazione. Ancor più marcato è, poi, il rilievo delle norme di dettaglio in rapporto alla verità e correttezza del bilancio, sotto il profilo della valutazione delle poste. Ed infatti, atteso che diversi possono essere i criteri di valutazione utilizzabili, la verità del bilancio, per i fini prescritti dalla disciplina civilistica, ricorre allorquando le diverse poste siano rappresentate nella stretta osservanza dei criteri di valutazione dettati dal codice civile. In definitiva, dunque, il bilancio può dirsi vero e corretto solo quando venga redatto nell’osservanza delle disposizioni codicistiche – completate ed integrate dai principi contabili – in tema di struttura, forma e contenuto del cennato documento contabile e di criteri di valutazione dei singoli elementi.

La rilevanza probatoria delle scritture contabili

A norma dell’art. 2709 c.c., i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione – senza distinguere i libri obbligatori per legge e quelli richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa da quelli meramente facoltativi – fanno sempre prova contro l’imprenditore, mentre per valere a suo favore occorre che ricorrano i presupposti previsti dall’art. 2710 c.c., ossia: (i) che siano regolarmente tenuti, nonché bollati e vidimati; (ii) che riguardino rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa; (iii) che si facciano valere in una controversia con un altro imprenditore. Le risultanze delle annotazioni contabili fanno sorgere una presunzione iuris tantum contraria all’imprenditore, poiché egli può liberamente contrastare le proprie registrazioni con qualunque mezzo di prova. Ed invero, l’art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest’ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, e il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato.

Il medesimo principio vale anche per l’utilizzabilità delle scritture contabili a favore dell’imprenditore nei rapporti con l’altro imprenditore inerenti all’esercizio dell’impresa, la cui efficacia probatoria, non avendo esse valore di prova legale, è rimessa dall’art. 2710 c.c. al libero apprezzamento del giudice di merito.

Possiedono l’efficacia probatoria di cui all’art. 2709 c.c. anche i bilanci delle società per azioni, redatti ed approvati conformemente agli artt. 2423-2435 c.c., i quali quindi possono costituire utile prova delle obbligazioni sociali. Ne consegue che la prova che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell’impresa soggetta a registrazione, fornisce in ordine ai debiti della società medesima, è affidata alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

29 Maggio 2023

Accantonamenti per rischi ed oneri e necessaria probabilità di esistenza del debito

In tema di appostazione in bilancio di un fondo rischi, la valutazione quanto al rischio di effettiva sussistenza di passività non ancora determinate al momento di chiusura dell’esercizio consiste, non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente già conclusa, ma nell’apprezzamento ex ante delle probabilità/possibilità di evoluzione di una situazione. La correttezza di tale apprezzamento, spettante in primis all’organo amministrativo quale redattore della bozza di bilancio e poi all’assemblea dei soci all’atto dell’approvazione del documento contabile, non è dunque ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione dei quali può portare a far ritenere scorretta la valutazione e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all’appostazione di fondo rischi e, quindi, contrastante anche con il principio di verità.

22 Maggio 2023

Inconfigurabilità di un diritto del socio agli utili in assenza di una deliberazione assembleare in tal senso

Ai sensi dell’art. 2433, c. 1, c.c., la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio. La disposizione codicistica demanda all’assemblea, e, dunque, alla maggioranza degli azionisti in sede di approvazione del bilancio, la valutazione in ordine alla distribuibilità degli utili ai soci. Non è, dunque, configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell’assemblea, in sede approvativa del bilancio, la facoltà di disporne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria di iniziative della maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione.

I soci non vantano nei confronti della società un diritto al dividendo ab origine per il solo fatto di essere titolari di azioni o di quote; esso si costituisce per gradi ed integra una fattispecie a formazione progressiva, perché sorge solo dopo la chiusura dell’esercizio sociale, la registrazione di eventuali utili, l’approvazione del bilancio e infine la decisione dell’assemblea di distribuire o meno i medesimi a favore dei soci. In questa prospettiva, la mancata sussistenza dell’obbligo per l’assemblea di distribuire l’utile ai soci comporta la legittimità della delibera che destini gli utili a riserve facoltative, salvo che l’operazione posta in essere dalla maggioranza sia animata da scopi extrasociali o da intenti emulativi nei confronti della minoranza. In altre parole, la condotta abusiva della maggioranza costituisce il limite alla discrezionalità dell’assemblea in ordine alla decisione di non distribuire gli utili di esercizio: ma, per configurare tale fattispecie, l’attore deve provare un intento vessatorio (o extrasociale) ai danni dei soci di minoranza e la mancanza di ogni ragionevole motivazione ispiratrice della scelta compiuta.

17 Maggio 2023

Impugnativa di bilancio superato dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo

Nonostante l’art. 2434-bis c.c. preveda che le impugnazioni non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio successivo, deve, tuttavia, rilevarsi che la norma non prevede una preclusione assoluta a prendere in esame nel merito censure sollevate nei confronti di un bilancio di esercizio superato, ma solo una preclusione a prenderle in esame quali specifici motivi fondanti una decisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Pertanto, in ragione del principio di continuità dei bilanci, sarà consentito eccepire situazioni di invalidità o di illegittimità del bilancio dell’esercizio precedente, a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l’illegittimità del bilancio successivo.

24 Aprile 2023

Impugnazione di delibera assembleare e interesse ad agire

Come per ogni altra azione, anche per l’azione di impugnazione di delibera assembleare occorre verificare in concreto l’esistenza dell’interesse ad agire e a contraddire ex art.100 cod. proc. civ., condizioni dell’azione che devono persistere in ogni fase del processo [Nel caso di specie l’interesse dell’attore all’impugnazione, sussistente al momento dell’iniziativa processuale, è venuto meno con la cessione, in corso di causa, delle proprie partecipazioni sociali ad un terzo e la conseguente fuoriuscita dell’attore dalla compagine sociale].

18 Aprile 2023

Impugnativa di bilancio limitatamente alla voce relativa ai compensi amministratori

La nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. presuppone un conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato che non è di mero fatto, ma deve essere immanente, per la ontologica contrapposizione tra società e amministratori avuto riguardo all’oggetto di causa (tipicamente nell’azione di responsabilità esercitata dai soci di minoranza o dai creditori, al cui esito la società è interessata perché destinataria del risarcimento del danno qualora siano accertate le denunciate responsabilità), sicchè non sussiste tout court un conflitto di interessi tale da comportare la necessità di nomina di un curatore alla società nei giudizi di impugnazione delle delibere assembleari solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto materie che riguardano l’organo amministrativo o il suo funzionamento (come quelle di approvazione del bilancio, di determinazione dei compensi, di nomina o revoca, di autorizzazione al compimento di atti gestori).

L’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio può essere sì fatta per singole voci, ma se contrarie ai parametri di redazione del bilancio ex art. 2423 c.c., di talchè ne consegua l’alterazione della rappresentazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.