2 Ottobre 2019

Interpretazione del contratto

Quando l’art. 1362 c.c. impone all’interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole “non svaluta l’elemento letterale del contratto”, pertanto, qualora la lettera della convenzione riveli – per le espressioni adoperate, con chiarezza ed univocità – la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, non è ammissibile una diversa interpretazione.

Solo quando le espressioni letterali del contratto non siano chiare, precise ed univoche è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui agli art. 1362 e ss. c.c., a venti carattere sussidiario e complementare.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Rocco Antonini

Rocco Antonini

Dottorando di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Avvocato(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code