18 Maggio 2018

Interpretazione di clausola compromissoria. Relazione fra decreto ingiuntivo e arbitrato.

La qualificazione di rapporti giuridici come “sociali” è perfettamente equivalente a quella di “societari”, trattandosi di aggettivi indifferentemente utilizzati dal legislatore nell’ambito della regolamentazione del tipo società di capitali e nell’arbitrato statutario (così ad esempio: se “societario” è l’aggettivo utilizzato dal legislatore all’art. 3 co. 2° lett. a) del d. lgs. n. 168/2003, al rapporto “sociale” fa riferimento l’art. 34, co.4 del d. lgs. n. 5/2003). Quindi, qualora lo statuto di una società di capitali preveda (anche) la devoluzione ad un collegio arbitrale di tutte le controversie promosse dagli amministratori che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al “rapporto sociale”, una controversia avente ad oggetto il compenso spettante all’amministratore sarà devoluta al collegio arbitrale essendo tale diritto compreso nel rapporto giuridico definibile, alternativamente e equivalentemente, come “sociale” o come “societario” (nonché un diritto disponibile in quanto patrimoniale, rinunciabile e transigibile).

Qualora sia presentato un ricorso per l’emissione di un decreto ingiuntivo riguardante una materia oggetto di una clausola compromissoria, il giudice adito sarà tenuto, sussistenti i presupposti indicati dall’art.633 ss c.p.c., a emettere il decreto ingiuntivo, atteso che: a) la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte; b) il difetto di competenza per essere la controversia devoluta agli arbitri non è eccezione rilevabile d’ufficio. Tuttavia, qualora sia successivamente proposta opposizione ed il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, il giudice adito, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, dovrà dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e potrà, ma non dovrà, rimettere la controversia al giudizio degli arbitri indicando alle parti il termine per la riassunzione della causa (al fine di conservare degli effetti processuali e sostanziali della domanda).

 

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Chiara Flaim

Chiara Flaim

Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle...(continua)

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