24 Marzo 2017

Interpretazione secondo buona fede di un contratto di transazione

Costituiscono principi consolidati nella giurisprudenza anche di legittimità che l’oggetto della transazione va identificato in relazione non alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, atteso che la transazione, quale strumento negoziale di prevenzione di una lite, è destinata analogamente alla sentenza a coprire il dedotto ed il deducibile e che le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l’art. 1965 co. 1 c.c. possono riguardare anche liti future non ancora instaurate, relative a ragioni (anche risarcitorie) non ancora manifestatesi, purché ragionevolmente prevedibili (cfr. Cass. n. 690/2005). Ne deriva che il comune intento delle parti deve essere interpretato secondo buona fede (nel caso di specie, il Tribunale ha reputato che l’accordo stipulato tra la società e i soci superstiti, da un lato, e gli eredi del socio defunto, dall’altro, al fine di determinare l’entità della somma dovuta per il recesso manifestato dal socio, nell’approssimarsi della sua morte, anche in virtù della causa transattiva che l’ha connotato, involgeva non solo la liquidazione in senso stretto e tecnico della partecipazione, espressamente contemplata quale oggetto dell’accordo, ma tutti i rapporti di fonte sociale, ad esse ben noti, in essere nel momento in cui furono conclusi e confermati).

 

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