12 Luglio 2018

La sospensione della deliberazione assembleare impugnata impone l’irreparabilità del pregiudizio

La valutazione comparativa dei pregiudizi ai fini dell’art. 2378, quarto comma, c.c. va condotta considerando la riparabilità o irreparabilità del pregiudizio che deriva dall’esecuzione della deliberazione assembleare impugnata e dalla sua sospensione.

Non ricorrono i presupposti della sospensione ex art. 2378 c.c. se l’esecuzione della deliberazione compromette la sopravvenienza operativa della società mentre la sua sospensione procura al socio ricorrente un mero danno risarcibile.

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Paola Merli

Paola Merli

Dottoranda all'Università degli Studi di Bergamo.(continua)

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