La sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale

La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

Alessio Montanari

Alessio Montanari

Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l’Università di Bologna. Avvocato in Bologna presso lo Studio Legale Associato Demuro Russo.(continua)

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code