La vendita oltre il termine di sell off è atto di contraffazione e concorrenza sleale

La vendita sottocosto di prodotti a marchio della licenziante oltre il termine di sell off previsto nel contratto di licenza – termine di legittima prosecuzione della vendita da parte del licenziatario – costituisce contraffazione del marchio e atto di concorrenza sleale.

L’onere della prova in ordine alla imputabilità a terzi della vendita dei beni oltre il termine di sell off è a carico della licenziataria.

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