14 Aprile 2022

L’azione del terzo creditore ex art. 2476, comma 7 c.c.: onere della prova

La riconducibilità della responsabilità ex art. 2476, co. 7, c.c. allo schema della responsabilità aquiliana comporta che è sul creditore che agisce che grava l’onere di allegare in maniera specifica e di provare a) la addebitabilità agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.

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Niccolò Tamburini

Niccolò Tamburini

Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Firenze con tesi in Diritto Fallimentare dal titolo "Le soluzioni negoziali alla crisi di impresa: gli accordi di ristrutturazione...(continua)

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