25 Settembre 2019

Le dichiarazioni rese dagli ex amministratori al curatore fallimentare e al PM fanno piena prova nel giudizio di responsabilità

Nel giudizio di responsabilità introdotto dal curatore fallimentare nei confronti degli ex amministratori, rimasti contumaci, fanno piena prova ex art. 2700 c.c. le dichiarazioni rese dai medesimi ex amministratori al curatore fallimentare e al PM a motivo della qualifica di pubblico ufficiale di questi ultimi soggetti.

Stante la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale, al curatore fallimentare che agisca per la società ex art. 146 l.f. è sufficiente allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi e dimostrare gli stessi, restando invece a carico del convenuto l’onere di provare l’utilizzazione delle somme contestate per l’esercizio dell’attività di impresa (cfr. Cass. 16952/2016).

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Pier Paolo Picarelli

Pier Paolo Picarelli

Avvocato | Dottorando

Avvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)

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