4 Gennaio 2022

Legittimazione del custode giudiziario e del socio interveniente nell’azione di sospensiva di delibere assembleari

Il potere di provocare l’invalidazione di una delibera assembleare costituisce il profilo processuale demolitivo del potere di partecipare con il voto alla discussione e deliberazione.

Spetta soltanto al custode impugnante ex art. 2352 co.1 il potere – intrinsecamente connesso dall’art. 2378 co. 3° c.c. alla notificazione e al deposito della citazione – di provocare la sospensione cautelare della deliberazione impugnata, non potendosi anche sotto tale profilo sostituire a lui e alle sue discrezionali determinazioni al riguardo colui che sia meramente intervenuto ad adiuvandum: atteso che il relativo potere, così come a monte quelli di voto e di impugnazione, spetta necessariamente e soltanto al soggetto cui l’art. 2352 c.c., salvo diversa statuizione nel provvedimento di sequestro, esplicitamente ed esclusivamente li attribuisce.

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